Art. 11.
 Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale 7 dicembre 1978, n.
                                 47
 
1. L'art. 14 della legge regionale 47/78 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 14.
             Approvazione del Piano regolatore generale
1.  Il  Piano  regolatore  generale  (PRG),  adottato  dal  Consiglio
comunale, e' immediatamente depositato nella Segreteria comunale  per
la  durata  di trenta giorni. Del deposito viene data tempestivamente
notizia al pubblico mediante pubblicazione sul  Bollettino  ufficiale
della  Regione  e  sulla  stampa locale. Fino a trenta giorni dopo la
scadenza  del  periodo   di   deposito   chiunque   puo'   presentare
osservazioni.
2. Contemporaneamente al deposito, il PRG viene trasmesso alla Giunta
provinciale,  la  quale,  entro  il  termine perentorio di centoventi
giorni dal ricevimento, sulla base dell'istruttoria  degli  uffici  e
sentito  il  parere  del  Comitato  consultivo provinciale, di cui al
comma 10, puo' sollevare riserve  relative  a  vizi  di  legittimita'
delle  previsioni  di  piano  ovvero  alla  necessita'  di  apportare
modifiche al piano per assicurare:
a) l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e  direttive  contenuti
negli  strumenti  di  pianificazione  e  programmazione  territoriale
sovraordinati;
b) la  razionale  e  coordinata  sistemazione  delle  opere  e  degli
impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
c)  la  tutela  del  paesaggio e dei complessi storici, monu mentali,
ambientali ed archeologici nonche' delle zone di  cui  al  successivo
art.33;
d)  l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 46 come
integrato;
e) il rispetto delle norme  igienico-sanitarie  che  abbiano  valenza
territoriale.
3.  Trascorso  inutilmente  il  termine  di cui al comma 2, il PRG si
considera valutato positivamente dalla Giunta provinciale. Le riserve
non formulate nella presente fase non  possono  essere  sollevate  in
sede di approvazione del PRG.
4.  Il  termine  di cui al comma 2 e' interrotto, entro il trentesimo
giorno e per una sola volta, dalla richiesta,  del  Presidente  della
Provincia,  di  integrazione del piano, nel caso in cui manchi taluno
degli elaborati costitutivi  previsti  dall'art.  48  della  presente
legge o dalla normativa nazionale o regionale vigente.
5.  Il  termine  per le riserve riprende a decorrere per intero dalla
data di ricevimento della integrazione.
6. Entro  centottanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  le
riserve,   il   Consiglio  comunale  controdeduce  alle  osservazioni
presentate ed  alle  riserve  eventualmente  sollevate  dalla  Giunta
provinciale, proponendo l'introduzione delle modifiche necessarie.
7.  La Giunta provinciale, esaminate le controdeduzioni e le proposte
di modifica del Piano formulate dal Consiglio comunale, decide  sulle
osservazioni ed approva il PRG, introducendo le modifiche discendenti
dall'accoglimento  delle  osservazioni  presentate  e quelle ritenute
indispensabili a soddisfare le riserve di cui  al  comma  2,  ove  le
stesse non risultino superate.
8.  La  Giunta  provinciale provvede all'approvazione del PRG e delle
relative varianti entro il termine perentorio  di  centoventi  giorni
dalla  data  di  ricevimento delle controdeduzioni di cui al comma 6.
La delibera di approvazione e' pubblicata  sul  Bollettino  ufficiale
della Regione.
9.  Trascorso  il  termine  previsto  al comma 8, il PRG si considera
approvato con le modifiche proposte dal Consiglio comunale  ai  sensi
del  comma  6.   Il Presidente della Provincia provvede a trasmettere
gli atti al Comune e a richiederne la  pubblicazione  sul  Bollettino
ufficiale della Regione, entro i successivi dieci giorni.
10.  Per  la  formulazione delle riserve di cui al comma 2, la Giunta
provinciale  si  avvale  del  parere  di   un   Comitato   consultivo
provinciale,  composto dall'Assessore provinciale competente, o da un
suo delegato, con funzioni di presidente e da un numero di membri non
inferiore a quattro e non superiore a otto, almeno la meta' dei quali
esterni all'Amministrazione  provinciale  e  scelti  tra  esperti  in
discipline   urbanistiche   e   giuridiche   e  in  programmazione  e
pianificazione territoriale.   La  composizione  e  le  modalita'  di
funzionamento   del   Comitato   sono  disciplinate  con  regolamento
provinciale, che disciplina altresi' gli ulteriori compiti consultivi
ad esso assegnati  in  materia  di  programmazione  e  pianificazione
territoriale ed urbanistica".