Art. 12.
        Sostituzione dell'art. 15 della legge regionale 47/78
 
1. L'art. 15 della legge regionale 47/78 e' sostituito dal seguente:
                              "Ant. 15.
                Varianti al Piano regolatore generale
1.  Il  Piano  regolatore  generale  (PRG)  e' sottoposto a revisione
periodica ogni dieci anni.
2. Le  varianti  al  PRG  sono  elaborate  ed  approvate  secondo  le
procedure  di cui all'art. 14, come sostituito. In pendenza dell'iter
approvativo di una  variante  al  PRG  la  delibera  di  adozione  di
un'ulteriore variante indica specificamente i motivi d'urgenza che ne
rendono  necessaria  l'assunzione  ed  assicura  il  coordinamento  e
l'integrazione tecnica dei due strumenti.
3.  L'approvazione  di  varianti  al   PRG,   ivi   comprese   quelle
disciplinate  al  comma 4, nonche' delle modifiche di cui al comma 7,
comporta  l'obbligo  per  l'Amministrazione  comunale  di  provvedere
all'aggiornamento degli elaborati del piano, di cui al punti 2), 3) e
5)  dell'art.  48,  comma  quarto,  della  presente legge, attraverso
l'adeguamento delle tavole alle modifiche approvate e  l'elaborazione
del  testo  coordinato delle Norme tecniche di attuazione. La mancata
trasmissione di  detti  elaborati  alla  Provincia  ed  alla  Regione
costituisce  condizione  impeditiva  dell'attuazione delle previsioni
della variante.
4. Sono approvate dal Consiglio comunale, con  le  procedure  di  cui
all'art. 21, integrate da quanto disposto dal comma 5, le varianti al
PRG relative a:
a)  la realizzazione di qualsiasi opera pubblica comunale, nonche' di
edifici scolastici,  ospedalieri,  universitari,  carcerari,  per  le
poste e telecomunicazioni o altre opere pubbliche purche' previste in
programmi   dello  Stato,  delle  Regioni,  delle  Province  o  delle
Comunita' Montane ivi concesse le opere adottate ai  sensi  dell'art.
1,  comma  5  della  legge  3  gennaio  1978, n. 1, qualora nei Piani
regolatori non  vi  siano  previsioni  specifiche  o  le  stesse  non
risultino sufficienti;
b)  la  realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica,
in attuazione dei provvedimenti legislativi nazionali o regionali;
c) la modifica delle previsioni del PRG  vigente,  a  condizione  che
dette varianti:
1)  non  prevedano,  nell'arco  di  validita'  del  piano, incrementi
complessivi della nuova capacita' insediativa o incrementi delle zone
omogenee D maggiori del tre per  cento  per  i  Comuni  con  abitanti
teorici  superiori  ai  30.000  abitanti  e  del  sei per cento per i
restanti Comuni, e garantiscano nel contempo il rispetto  delle  dota
zioni di standards urbanistici previsti dalla legge regionale;
2)  non  riguardino  zone sottoposte a tutela, ai sensi dell'art.  33
della presente legge;
3) non ineriscano  alla  disciplina  particolareggiata  per  la  zona
omogenea  A,  di  cui all'art. 35, comma quinto della presente legge,
salvo che per la ridefinizione delle unita' minime di intervento e la
modifica delle destinazioni d'uso che  non  abbiano  incidenza  sugli
standards urbanistici di aree per servizi pubblici;
d)  l'adeguamento  del  PRG agli standards urbanistici previsti dalla
legge regionale ovvero a specifiche disposizioni di legge, statali  o
regionali, che abbiano valenza territoriale;
e)  la  modifica  delle  previsioni  del  PRG  vigente necessaria per
l'adeguamento alle prescrizioni, che comportino vincoli di  carattere
generale,  contenute  negli  strumenti  regionali  o  provinciali  di
programmazione e pianificazione territoriale.
5. Le varianti di cui al comma 4 sono  trasmesse,  contemporaneamente
al  deposito,  alla  Giunta  provinciale,  la quale, entro il termine
perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula nei
casi indicati dai commi 2  e  4  dell'art.  ,  14,  come  sostituito,
osservazioni   alle   quali   i   Comuni  sono  tenuti,  in  sede  di
approvazione, ad  adeguarsi  ovvero  ad  esprimersi  con  motivazioni
puntuali  e circostanziate.   Trascorso il termine di sessanta giorni
la  variante  si  considera  valutata  positivamente   dalla   Giunta
provinciale.
6.  La  deliberazione  del  Consiglio  comunale di approvazione delle
varianti di cui al comma 4, lettera a), comporta la dichiarazione  di
pubblica  utilita'  delle  opere  e l'urgenza ed indifferibilita' dei
lavori.
7. Sono approvate dal Consiglio comunale, con  le  procedure  di  cui
all'art.  21  della presente legge, le rettifiche di errori materiali
presenti nella cartografia di base  e  nella  rappresentazione  dello
stato  di  fatto nonche' le modifiche alle previsioni del PRG vigente
necessarie   per   l'adeguamento   alle   previsioni    localizzative
immediatamente   cogenti   contenute   negli  strumenti  regionali  o
provinciali di programmazione o pianificazione territoriali.