Art. 13.
  Variante di iniziativa comunale agli strumenti di programmazione
                    e pianificazione territoriale
 
1. Fermo restando quanto previsto all'art. 1,  comma  1  della  legge
regionale  6  settembre  1993,  n. 31, circa le modifiche grafiche al
PTPR di iniziativa comunale, i Comuni con la delibera di adozione del
PRG o sua variante generale, possono proporre variazioni degli  altri
strumenti di programmazione e pianificazione territoriale provinciale
o regionale.
2.  Fino alla data di trasferimento alle Province della competenza in
materia di approvazione  degli  strumenti  urbanistici  comunali,  le
modifiche  grafiche  al PTPR e le variazioni indicate al comma 1 sono
approvate con le modalita' previste dall'art. 1 della legge regionale
31/93.
3. A seguito dell'esercizio delle predette funzioni  da  parte  delle
Province,   le   modifiche   grafiche   al   PTPR   e  le  variazioni
sopraindicate, di seguito denominate variante, sono approvate con  le
modalita' di cui ai commi seguenti.
4.  Lo  strumento  urbanistico qualora contenga proposte di modifiche
grafiche al PTPR o proposte di variazioni a strumenti provinciali  e'
depositato,  oltre che nella Segreteria comunale, presso l'Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale e nella sede  dell'Amministrazione
provinciale;  qualora  contenga  proposte  di  variazioni degli altri
strumenti regionali e' depositato presso tali sedi e presso le  altre
Amministrazioni  provinciali.  L'avviso  dell'avvenuto  deposito,  da
pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione  e  in  almeno  un
quotidiano locale, deve indicare lo strumento regionale o provinciale
di programmazione o pianificazione di cui si propone la variante.
5.  Scaduto  il termine per la loro presentazione, il Comune provvede
ad inviare alla Provincia le osservazioni  al  piano  che  ineriscano
alla   proposta  di  variante  agli  strumenti  di  programmazione  e
pianificazione territoriale.
6. Entro il termine perentorio di  sessanta  giorni  dal  ricevimento
delle  osservazioni  di cui al comma 5, la Provincia si esprime sulla
proposta di variante e la trasmette alla Giunta regionale, unitamente
agli elaborati  comunali  ad  esso  relativi,  ovvero  dichiara,  con
provvedimento    definitivo,    la    manifesta   illegittimita'   od
inammissibilita' della stessa. Decorso inutilmente  tale  termine  la
proposta  di  variante  si  intende  valutata  positivamente,  ed  il
Presidente della Giunta provinciale provvede a trasmettere  gli  atti
alla Giunta regionale entro i successivi dieci giorni.
7. La Giunta regionale, entro il termine perentorio di novanta giorni
dal  ricevimento,  assume  le  proprie  determinazioni in merito alla
proposta di variante, previa acquisizione del parere  conforme  della
Conunissione    consiliare    competente,    dandone    comunicazione
all'Amministrazione provinciale e comunale.  La  deliberazione  della
Giunta   regionale  che  introduce  la  variante  agli  strumenti  di
programmazione  e  pianificazione  territoriale  e'  pubblicata   sul
Bollettino ufficiale della Regione.
8.  Trascorso  il termine previsto al comma 7, la variante si intende
approvata ed il Presidente  della  Giunta  regionale,  o  l'Assessore
delegato,   provvede   a  trasmettere  gli  atti  all'Amministrazione
provinciale  e  comunale  ed  a  richiederne  la  pubblicazione   sul
Bollettino ufficiale della Regione, entro i successivi dieci giorni.
9.  Nel  procedimento  di approvazione degli strumenti urbanistici di
cui al comma 3, il termine perentorio per la formulazione di riserve,
di cui al comma 2 dell'art. 14  della  legge  regionale  47/78,  come
sostituito  dall'art.  11 della presente legge, e' di sessanta giorni
dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione da parte della
Giunta regionale della variante proposta.