Art. 14. Accordi di programma in variante agli strumenti urbanisti 1. Le disposizioni dettate dall'art. 27 della legge n. 142/90, in merito al procedimento di formazione ed approvazione ed all'efficacia degli accordi di programna che comportino la variazione di uno o piu' strumenti pianificazione urbanistica, sono specificate ed quanto previsto dai seguenti commi. 2. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma che comporti variazione di strumenti urbastici provvede a convocare la conferenza prevista comma 3 dell'art. 27 della legge 142/90. 3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista dal comma 2, sia verificata la possibilita' di un consenso unanime delle Amministrazioni interessate, il progetto di accordo di programma, corredato da adeguata rapprestazione grafica atta ad individuare gli ambiti territoriali interessati dalle relative previsioni, e' depositato per trenta giorni presso la Segreteria dei Comuni interessati dalla variante. Dell'avvenuto deposito e' dato avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, e sulla stampa locale. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque puo' presentare osservazioni. 4. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, di cui al comma 3, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca tutte le Amministrazioni interessate per la conclusione dell'accordo. Le Amministrazioni interessate esprimono le loro determinazioni, tenendo conto anche delle osservazioni presentate. 5. La delibera del Consiglio comunale di ratifica dell'adesione del Sindaco all'accordo approvato con decreto del Presidente della Regione, prevista dall'art. 27, comma 5 della legge 142/90, produce gli effetti dell'approvazione della variazione degli strumenti urbanistici. A seguito del trasferimento alle Province delle competenze in materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, a norma del precedente art. 6, i medesimi effetti sono prodotti anche dalla delibera del Consiglio comunale di ratifica dell'adesione del Sindaco agli accordi di programma approvati con decreto del Presidente della Provincia. 6. La delibera del Consiglio comunale di cui al comma 5 comporta la dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e l'urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 7. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di cui al comma 5 il valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i requisiti delle opere e sia stato raccolto il consenso di tutte le Amministrazioni cui e' subordinato il rilascio della concessione edilizia.