Art. 14.
      Accordi di programma in variante agli strumenti urbanisti
 
1.  Le  disposizioni  dettate  dall'art. 27 della legge n. 142/90, in
merito al procedimento di formazione ed approvazione ed all'efficacia
degli accordi di programna che comportino la variazione di uno o piu'
strumenti pianificazione  urbanistica,  sono  specificate  ed  quanto
previsto dai seguenti commi.
2.  Il  Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il
Sindaco che intenda promuovere un accordo di programma  che  comporti
variazione  di strumenti urbastici provvede a convocare la conferenza
prevista comma 3 dell'art. 27 della legge 142/90.
3. Qualora in sede della conferenza preliminare, prevista  dal  comma
2,  sia  verificata  la  possibilita'  di  un  consenso unanime delle
Amministrazioni interessate, il progetto  di  accordo  di  programma,
corredato  da adeguata rapprestazione grafica atta ad individuare gli
ambiti  territoriali  interessati  dalle  relative   previsioni,   e'
depositato   per  trenta  giorni  presso  la  Segreteria  dei  Comuni
interessati dalla variante.   Dell'avvenuto deposito e'  dato  avviso
sul Bollettino ufficiale della Regione, e sulla stampa locale. Fino a
trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque puo'
presentare osservazioni.
4.  Nei  sessanta  giorni successivi alla scadenza del termine per la
presentazione delle osservazioni, di cui al comma  3,  il  Presidente
della  Regione  o  il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca
tutte le Amministrazioni interessate per la conclusione dell'accordo.
Le Amministrazioni  interessate  esprimono  le  loro  determinazioni,
tenendo conto anche delle osservazioni presentate.
5.  La  delibera del Consiglio comunale di ratifica dell'adesione del
Sindaco  all'accordo  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Regione,  prevista  dall'art. 27, comma 5 della legge 142/90, produce
gli  effetti  dell'approvazione  della  variazione  degli   strumenti
urbanistici.    A  seguito  del  trasferimento  alle  Province  delle
competenze in materia di  approvazione  degli  strumenti  urbanistici
comunali,  a  norma  del  precedente  art. 6, i medesimi effetti sono
prodotti anche dalla delibera  del  Consiglio  comunale  di  ratifica
dell'adesione  del  Sindaco  agli  accordi di programma approvati con
decreto del Presidente della Provincia.
6. La delibera del Consiglio comunale di cui al comma 5  comporta  la
dichiarazione  di  pubblica  utilita'  delle  opere  e  l'urgenza  ed
indifferibilita' dei lavori.
7. Il Consiglio comunale puo' attribuire alla deliberazione di cui al
comma 5 il valore di concessione edilizia, per tutti  o  parte  degli
interventi previsti dall'accordo, a condizione che sussistano tutti i
requisiti  delle  opere  e sia stato raccolto il consenso di tutte le
Amministrazioni cui e'  subordinato  il  rilascio  della  concessione
edilizia.