Art. 15.
  Modifiche all'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46
 
1.  All'art.  3 della legge regionale 46/88, il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
"1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta provinciale, prima
dell'approvazione, copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui
ai punti 1), 2), 3) e 5) del comma secondo dell'art. 18  della  legge
regionale   47/78   e  successive  modificazioni,  adottati  a  norma
dell'art.  21 della medesima legge regionale, nonche' contestualmente
al relativo deposito copia degli strumenti urbanistici  attuativi  di
cui  al  n.  4)  del secondo comma dell'art. 18 della legge regionale
predetta,  predisposti  dai  proprietari  o  aventi  titolo  a  norma
dell'art. 25 della stessa legge regionale, qualora tutti i suindicati
strumenti urbanistici attuativi:
a) comportino varianti al PRG, peraltro limitate alle modifiche delle
previsioni  del  PRG vigente, di cui al comma 4, lettera c) dell'art.
15 della legge regionale 47/78, come sostituito;
b) riguardino zone omogenee A, ove queste non siano state  sottoposte
alla  disciplina  particolareggiata  di  cui  all'art. 36 della legge
regionale 47/78 e successive modificazioni".
2. All'art. 3 della legge regionale 46/88, il comma 2  e'  sostituito
dal seguente:
"2.    La  Provincia,  entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla data del ricevimento, formula osservazione alle quali i  Comuni
sono  tenuti,  in  sede  di  approvazione,  ad  adeguarsi  ovvero  ad
esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso  tale
termine  lo  strumento  urbanistico  attuativo  si considera valutato
positivamente dalla Provincia".
3. All'art. 3 della legge regionale 46/88, il comma 5  e'  sostituito
dal seguente:
"5.  In sede di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di
cui  al  comma  1  del  presente articolo, il Consiglio comunale puo'
apportare rettifiche non sostanziali delle perimetrazioni delle  zone
e delle aree e le modifiche delle previsioni del PRG vigente indicate
al  comma  7  dell'art.  ,  15  della  legge  regionale  47/78,  come
sostituito".