Art. 15. Modifiche all'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46 1. All'art. 3 della legge regionale 46/88, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. I Comuni sono tenuti a trasmettere alla Giunta provinciale, prima dell'approvazione, copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui ai punti 1), 2), 3) e 5) del comma secondo dell'art. 18 della legge regionale 47/78 e successive modificazioni, adottati a norma dell'art. 21 della medesima legge regionale, nonche' contestualmente al relativo deposito copia degli strumenti urbanistici attuativi di cui al n. 4) del secondo comma dell'art. 18 della legge regionale predetta, predisposti dai proprietari o aventi titolo a norma dell'art. 25 della stessa legge regionale, qualora tutti i suindicati strumenti urbanistici attuativi: a) comportino varianti al PRG, peraltro limitate alle modifiche delle previsioni del PRG vigente, di cui al comma 4, lettera c) dell'art. 15 della legge regionale 47/78, come sostituito; b) riguardino zone omogenee A, ove queste non siano state sottoposte alla disciplina particolareggiata di cui all'art. 36 della legge regionale 47/78 e successive modificazioni". 2. All'art. 3 della legge regionale 46/88, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La Provincia, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data del ricevimento, formula osservazione alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate. Trascorso tale termine lo strumento urbanistico attuativo si considera valutato positivamente dalla Provincia". 3. All'art. 3 della legge regionale 46/88, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. In sede di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio comunale puo' apportare rettifiche non sostanziali delle perimetrazioni delle zone e delle aree e le modifiche delle previsioni del PRG vigente indicate al comma 7 dell'art. , 15 della legge regionale 47/78, come sostituito".