Art. 16.
      Modifiche agli art. 1, 2 e 6 della legge regionale 46/88
 
1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 46/88, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente:
"a) il mutamento della destinazione  d'uso  che  implichi  variazione
degli  standards  previsti  dall'art.  46 della legge regionale 47/78
come integrato;".
2. L'art. 2 della legge regionale 46/88 e' sostituito  dal  seguente:
"Art. 2.
1.  Fermo  restando  quanto  disposto dagli artt. 35 e 36 della legge
regionale 47/78 per le zone omogenee A, gli strumenti  urbanistici  e
loro  varianti  possono  individuare, in altri ambiti determinati del
territorio  comunale,  le  destinazioni   d'uso   compatibili   degli
immobili,  nel rispetto dei limiti, vincoli e standards fissati dalle
norme vigenti.
2. Nella regolamentazione di cui al comma 1 il Comune si  attiene  ai
seguenti criteri e modalita':
a)  l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili persegue il
riordino e la riqualificazione funzionale delle strutture insediative
ed il loro  risanamento  dalle  fonti  di  inquinamento  acustico  ed
ambientale;
b) l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili favorisce la
riduzione  della  congestione  e  del  degrado  funzionale delle aree
urbane  e  la  loro  rivitalizzazione,  attraverso   la   compresenza
equilibrata  di  residenza,  attivita' artigianale, commerciale e dei
servizi connessi;
c) deve essere garantita la mobilita' nelle sue varie forme pedonali,
ciclabili, di trasporto pubblico ed automobilistiche,  attraverso  un
equilibrato  rapporto  tra  le attivita' consentite e le capacita' di
traffico e parcheggio degli autoveicoli;
d) le destinazioni d'uso compatibili possono essere determinate anche
attraverso la fissazione di valori percentuali  minimi  e  massimi  e
apponendo  vincoli  prestazionali. Inoltre possono essere specificate
per il piano terra e gli altri piani degli  edifici  e  in  relazione
delle altre destinazioni d'uso previste per lo stesso edificio;
e) le destinazioni d'uso compatibili possono essere determinate anche
attraverso  la  fissazione  dei valori percentuali minimi e massimi e
possono essere specificate per il piano-terra e gli altri piani degli
edifici;
f) nella disciplina degli usi compatibili il Comune  dovra'  comunque
tener  conto  della  distinzione  tra  i  seguenti  raggruppamenti di
categorie degli stessi, in ragione del diverso carico urbanistico  ad
essi connesso:
1) funzione abitativa;
2)   funzioni   direzionali,   finanziarie,   assicurative,  funzioni
commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici  e  l'artigianato  di
servizio,  le attivita' produttive di tipo manufatturiero artigianale
solamente se laboratoriali, funzioni di  servizio,  ivi  comprese  le
sedi  di  attivita'  culturali,  ricreative,  sanitarie,  pubbliche e
private e studi professionali;
3) funzioni produttive di tipo manufatturiero ad eccezione di  quelle
di  cui  al precedente punto 2) ivi compresi gli insediamenti di tipo
agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo;
4) funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello
aziendale  e  interaziendale  ivi  comprese  quelle  abitative  degli
operatori agricoli a titolo principale;
5) funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo;
g)  il mutamento d'uso, connesso o meno a trasformazioni fisiche, che
comporti aumento del carico urbanistico deve  essere  subordinato  al
contemporaneo  ed  integrale  reperimento degli standards urbanistici
previsti dalla legge regionale.
3. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili non  connesso  a
trasformazioni   fisiche,   negli  ambiti  territoriali  e  nei  casi
individuati ai sensi del comma 1, e' soggetto ad  autorizzazione  del
Sindaco.
4.  Al  di  fuori  degli ambiti del territorio comunale determinati a
norma del comma 1, sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco i soli
mutamenti d'uso non connessi a trasformazioni fisiche che  implichino
variazioni  degli  standards  urbanistici,  di  cui all'art. 46 della
legge regionale 47/78, come modificato ed integrato. In questi  casi,
il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato soltanto alla verifica
del  reperimento  degli  standards  urbanistici  e  al versamento del
conguaglio indicato al comma 5.
5.  L'autorizzazione  prevista  al  comma  3  e'  rilasciata   previo
versamento  del  conguaglio  tra  gli  oneri  previsti,  nelle  nuove
costruzioni, per la destinazione d'uso gia' esistente e quelli per la
destinazione d'uso autorizzata, se questi sono  maggiori.  Il  Comune
stabilisce  l'incidenza  degli  oneri  di  urbanizzazione  primaria e
secondaria in  conformita'  a  quanto  previsto  dalla  delibera  del
Consiglio regionale di cui all'art. 5 della legge 10/77.
6.  L'autorizzazione e' rilasciata dal Sindaco. La domanda si intende
accolta qualora il Sindaco non si pronunci entro novanta  giorni  dal
ricevimento.  In  tal caso il richiedente puo' dar corso al mutamento
d'uso  previo  pagamento  del  contributo  previsto  dal   comma   5,
determinato in via provvisoria dallo stesso.
7.  La  domanda  di  autorizzazione  di  cui  al  comma 6 deve essere
corredata da una dichiarazione, con gli effetti di cui  all'art.  481
del  codice  penale,  nella  quale  un  professionista abilitato alla
progettazione asseveri che il  mutamento  di  destinazione  d'uso  e'
conforme  a  quanto indicato nel certificato d'uso, di cui all'art. 7
della legge regionale 26 aprile 1990, n. 33, se rilasciato, ovvero  a
quanto  stabilito  dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, in
assenza di certificato d'uso.
8. In tutti i casi di mutamento di destinazione d'uso degli  immobili
non  connesso  a  trasformazioni  fisiche,  l'interessato e' tenuto a
richiedere  al  Comune  il   certificato   di   conformita',   previa
presentazione  al Catasto dei fabbricati della denuncia del mutamento
di destinazione d'uso. Il certificato e' rilasciato con le  modalita'
previste dall'art. 10, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater 3-quinquies della
legge regionale n. 33 del 1990, come integrato.
9.   La  destinazione  d'uso  in  atto  dell'immobile  o  dell'unita'
immobiliare e' quella stabilita dalla licenza o concessione  edilizia
ovvero  dalla  autorizzazione  rilasciata  ai  sensi  di  legge e, in
assenza  o  indeterminazione  di  tali  atti,  dalla  classificazione
catastale  attribuita  in  sede  di  primo  accatastamento o da altri
documenti probanti. Si ha mutamento d'uso quando si modifica l'uso in
atto dell'unita' immobiliare per piu'  del  trenta  per  cento  della
superficie utile dell'unita' stessa o per piu' di trenta mq.
10.  In  prima applicazione della presente disposizione, ai soli fini
della individuazione delle destinazioni d'uso compatibili, di cui  al
precedente  comma 1, si ha riguardo alla disciplina particolareggiata
per la zona  omogenea  A  e  alle  prescrizioni  riferite  a  singoli
immobili   od   a  specifici  anibiti  territoriali  contenute  negli
strumenti urbanistici vigenti".
3. All'art. 6 della legge regionale 46/88, il comma 3  e'  sostituito
dal seguente:
"3.  Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a
trasformazioni  fisiche  comporta, in assenza dell'autorizzazione del
Sindaco ovvero in  difformita'  della  stessa,  l'applicazione  delle
sanzioni di cui all'art. 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed il
versamento   del   conguaglio  di  cui  all'art.  2,  comma  5,  come
sostituito.  A tal fine, per restituzione in pristino deve intendersi
la rimozione dell'uso abusivamente posto in essere ed  il  ripristino
dell'uso precedente o dell'uso stabilito o ammesso".