Art. 16. Modifiche agli art. 1, 2 e 6 della legge regionale 46/88 1. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 46/88, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) il mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dall'art. 46 della legge regionale 47/78 come integrato;". 2. L'art. 2 della legge regionale 46/88 e' sostituito dal seguente: "Art. 2. 1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 35 e 36 della legge regionale 47/78 per le zone omogenee A, gli strumenti urbanistici e loro varianti possono individuare, in altri ambiti determinati del territorio comunale, le destinazioni d'uso compatibili degli immobili, nel rispetto dei limiti, vincoli e standards fissati dalle norme vigenti. 2. Nella regolamentazione di cui al comma 1 il Comune si attiene ai seguenti criteri e modalita': a) l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili persegue il riordino e la riqualificazione funzionale delle strutture insediative ed il loro risanamento dalle fonti di inquinamento acustico ed ambientale; b) l'individuazione delle destinazioni d'uso compatibili favorisce la riduzione della congestione e del degrado funzionale delle aree urbane e la loro rivitalizzazione, attraverso la compresenza equilibrata di residenza, attivita' artigianale, commerciale e dei servizi connessi; c) deve essere garantita la mobilita' nelle sue varie forme pedonali, ciclabili, di trasporto pubblico ed automobilistiche, attraverso un equilibrato rapporto tra le attivita' consentite e le capacita' di traffico e parcheggio degli autoveicoli; d) le destinazioni d'uso compatibili possono essere determinate anche attraverso la fissazione di valori percentuali minimi e massimi e apponendo vincoli prestazionali. Inoltre possono essere specificate per il piano terra e gli altri piani degli edifici e in relazione delle altre destinazioni d'uso previste per lo stesso edificio; e) le destinazioni d'uso compatibili possono essere determinate anche attraverso la fissazione dei valori percentuali minimi e massimi e possono essere specificate per il piano-terra e gli altri piani degli edifici; f) nella disciplina degli usi compatibili il Comune dovra' comunque tener conto della distinzione tra i seguenti raggruppamenti di categorie degli stessi, in ragione del diverso carico urbanistico ad essi connesso: 1) funzione abitativa; 2) funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici e l'artigianato di servizio, le attivita' produttive di tipo manufatturiero artigianale solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attivita' culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali; 3) funzioni produttive di tipo manufatturiero ad eccezione di quelle di cui al precedente punto 2) ivi compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo; 4) funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale ivi comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale; 5) funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo; g) il mutamento d'uso, connesso o meno a trasformazioni fisiche, che comporti aumento del carico urbanistico deve essere subordinato al contemporaneo ed integrale reperimento degli standards urbanistici previsti dalla legge regionale. 3. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a trasformazioni fisiche, negli ambiti territoriali e nei casi individuati ai sensi del comma 1, e' soggetto ad autorizzazione del Sindaco. 4. Al di fuori degli ambiti del territorio comunale determinati a norma del comma 1, sono soggetti ad autorizzazione del Sindaco i soli mutamenti d'uso non connessi a trasformazioni fisiche che implichino variazioni degli standards urbanistici, di cui all'art. 46 della legge regionale 47/78, come modificato ed integrato. In questi casi, il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato soltanto alla verifica del reperimento degli standards urbanistici e al versamento del conguaglio indicato al comma 5. 5. L'autorizzazione prevista al comma 3 e' rilasciata previo versamento del conguaglio tra gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso gia' esistente e quelli per la destinazione d'uso autorizzata, se questi sono maggiori. Il Comune stabilisce l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in conformita' a quanto previsto dalla delibera del Consiglio regionale di cui all'art. 5 della legge 10/77. 6. L'autorizzazione e' rilasciata dal Sindaco. La domanda si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci entro novanta giorni dal ricevimento. In tal caso il richiedente puo' dar corso al mutamento d'uso previo pagamento del contributo previsto dal comma 5, determinato in via provvisoria dallo stesso. 7. La domanda di autorizzazione di cui al comma 6 deve essere corredata da una dichiarazione, con gli effetti di cui all'art. 481 del codice penale, nella quale un professionista abilitato alla progettazione asseveri che il mutamento di destinazione d'uso e' conforme a quanto indicato nel certificato d'uso, di cui all'art. 7 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 33, se rilasciato, ovvero a quanto stabilito dagli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti, in assenza di certificato d'uso. 8. In tutti i casi di mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a trasformazioni fisiche, l'interessato e' tenuto a richiedere al Comune il certificato di conformita', previa presentazione al Catasto dei fabbricati della denuncia del mutamento di destinazione d'uso. Il certificato e' rilasciato con le modalita' previste dall'art. 10, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater 3-quinquies della legge regionale n. 33 del 1990, come integrato. 9. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unita' immobiliare e' quella stabilita dalla licenza o concessione edilizia ovvero dalla autorizzazione rilasciata ai sensi di legge e, in assenza o indeterminazione di tali atti, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o da altri documenti probanti. Si ha mutamento d'uso quando si modifica l'uso in atto dell'unita' immobiliare per piu' del trenta per cento della superficie utile dell'unita' stessa o per piu' di trenta mq. 10. In prima applicazione della presente disposizione, ai soli fini della individuazione delle destinazioni d'uso compatibili, di cui al precedente comma 1, si ha riguardo alla disciplina particolareggiata per la zona omogenea A e alle prescrizioni riferite a singoli immobili od a specifici anibiti territoriali contenute negli strumenti urbanistici vigenti". 3. All'art. 6 della legge regionale 46/88, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il mutamento di destinazione d'uso degli immobili non connesso a trasformazioni fisiche comporta, in assenza dell'autorizzazione del Sindaco ovvero in difformita' della stessa, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed il versamento del conguaglio di cui all'art. 2, comma 5, come sostituito. A tal fine, per restituzione in pristino deve intendersi la rimozione dell'uso abusivamente posto in essere ed il ripristino dell'uso precedente o dell'uso stabilito o ammesso".