Art. 17. Modifiche all'art. 40 della legge regionale 47/78 1. All'art. 40 della legge regionale 47/78, come modificato, il comma dodicesimo e' sostituto dai seguenti: "In sede di formazione del PRG o di sua variante, il Comune effettua il censimento degli insediamenti e degli edifici nelle zone E che presentano le caratteristiche di bene culturale o di interesse storicotestimoniale. Il PRG disciplina il recupero di tali edifici secondo le categorie d'intervento di cui alle lettere A1), A2) e A3), punto 1, dell'art. 36 e puo' consentire anche destinazioni d'uso non connesse con l'esercizio di attivita' agricole, purche' compatibili con le caratteristiche tipologiche degli edifici stessi e con il contesto ambientale. Il Comune, attraverso il PRG o sua variante, adottata anche ai sensi dell'art. 15, comma 4, come sostituito, provvede a disciplinare gli interventi ammissibili sul restante patrimonio edilizio esistente nelle zone E ed a defluire le condizioni ed i limiti per il recupero degli edifici non piu' funzionali all'esercizio dell'attivita' agricola, in conformita' ai seguenti principi: a) per gli edifici con originaria funzione abitativa, il PRG, di norma, deve prevedere la possibilita' di recupero per uso residenziale, anche non connesso con l'esercizio di attivita' agricole, ed eventualmente per gli altri usi compatibili con la tipologia dell'immobile; b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa, il PRG puo' consentire soltanto interventi di recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi e per gli usi compatibili con il contesto ambientale; c) non e' comunque consentito il recupero di tettoie, baracche ed ogni altro manufatto precario, nonche' dei proservizi di altezza inferiore a m. 2,5. In tutti i casi in cui venga consentito il recupero per funzioni non connesse con l'esercizio di attivita' agricole di edifici precedentemente asserviti ad unita' poderali agricole, ai sensi dei commi dodicesimo e tredicesimo, le norme del PRG devono escludere che nella medesima unita' poderale agricola, anche a seguito di frazionamento, possano essere realizzati nuovi edifici abitativi. Il PRG puo' subordinare gli interventi di recupero alla stipula di una convenzione con la quale il proprietario si impegna alla contestuale realizzazione delle opere necessarie alla tutela e riqualificazione ambientale quali: opere di sistemazione delle aree di pertinenza, manutenzione dei drenaggi, opere di consolidamento idrogeologico, demolizione di eventuali corpi di fabbrica accessori incongrui con la valorizzazione del contesto ambientale, opere di igienizzazione degli scarichi in luogo del pagamento dei contributi di concessione, di cui all'art. 3 della legge 10/77. Fino all'adeguamento del PRG alle disposizioni previste dai precedenti commi dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo e comunque fino al 31 dicembre 1995 e' ammesso il mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati gia' rurali con originaria funzione abitativa, che non presentano piu' i requisiti di ruralita', per i quali si provveda alla variazione nella iscrizione catastale, a norma dell'art. 9 del decreto legge 30 di cembre 1993, n. 557, convertito (con modifiche) dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133".