Art. 17.
          Modifiche all'art. 40 della legge regionale 47/78
 
1. All'art. 40 della legge regionale 47/78, come modificato, il comma
dodicesimo e' sostituto dai seguenti:
"In  sede di formazione del PRG o di sua variante, il Comune effettua
il censimento degli insediamenti e degli edifici  nelle  zone  E  che
presentano  le  caratteristiche  di  bene  culturale  o  di interesse
storicotestimoniale.  Il PRG disciplina il recupero di  tali  edifici
secondo le categorie d'intervento di cui alle lettere A1), A2) e A3),
punto  1, dell'art. 36 e puo' consentire anche destinazioni d'uso non
connesse con l'esercizio di attivita' agricole,  purche'  compatibili
con  le  caratteristiche  tipologiche  degli  edifici stessi e con il
contesto ambientale. Il Comune, attraverso il  PRG  o  sua  variante,
adottata  anche  ai  sensi  dell'art.  15,  comma 4, come sostituito,
provvede a  disciplinare  gli  interventi  ammissibili  sul  restante
patrimonio   edilizio  esistente  nelle  zone  E  ed  a  defluire  le
condizioni ed i  limiti  per  il  recupero  degli  edifici  non  piu'
funzionali  all'esercizio  dell'attivita' agricola, in conformita' ai
seguenti principi:
a) per gli edifici con originaria  funzione  abitativa,  il  PRG,  di
norma,   deve   prevedere   la   possibilita'  di  recupero  per  uso
residenziale,  anche  non  connesso  con  l'esercizio  di   attivita'
agricole,  ed  eventualmente  per  gli  altri  usi compatibili con la
tipologia dell'immobile;
b)  per  gli  edifici  con  originaria  funzione  diversa  da  quella
abitativa, il PRG puo' consentire soltanto interventi di recupero che
risultino  compatibili  con  le  attuali  caratteristiche tipologiche
degli edifici stessi e  per  gli  usi  compatibili  con  il  contesto
ambientale;
c)  non  e'  comunque  consentito il recupero di tettoie, baracche ed
ogni altro manufatto precario,  nonche'  dei  proservizi  di  altezza
inferiore  a  m.  2,5.  In  tutti  i  casi in cui venga consentito il
recupero per funzioni  non  connesse  con  l'esercizio  di  attivita'
agricole  di  edifici  precedentemente  asserviti  ad unita' poderali
agricole, ai sensi dei commi dodicesimo e tredicesimo, le  norme  del
PRG  devono  escludere  che  nella medesima unita' poderale agricola,
anche a seguito di frazionamento,  possano  essere  realizzati  nuovi
edifici abitativi.
Il  PRG  puo'  subordinare gli interventi di recupero alla stipula di
una  convenzione  con  la  quale  il  proprietario  si  impegna  alla
contestuale  realizzazione  delle  opere  necessarie  alla  tutela  e
riqualificazione ambientale quali: opere di sistemazione  delle  aree
di  pertinenza,  manutenzione  dei  drenaggi, opere di consolidamento
idrogeologico, demolizione di eventuali corpi di  fabbrica  accessori
incongrui  con  la  valorizzazione  del contesto ambientale, opere di
igienizzazione degli scarichi in luogo del pagamento  dei  contributi
di concessione, di cui all'art. 3 della legge 10/77.
Fino   all'adeguamento   del   PRG  alle  disposizioni  previste  dai
precedenti   commi   dodicesimo,   tredicesimo,   quattordicesimo   e
quindicesimo  e  comunque  fino  al  31  dicembre  1995 e' ammesso il
mutamento di destinazione d'uso non connesso a trasformazioni fisiche
dei fabbricati gia' rurali con originaria funzione abitativa, che non
presentano piu' i requisiti di ruralita', per  i  quali  si  provveda
alla  variazione  nella iscrizione catastale, a norma dell'art. 9 del
decreto legge 30 di cembre 1993, n. 557, convertito  (con  modifiche)
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133".