Art. 18.
          Modtfiche all'art. 46 della legge regionale 47/78
 
1.  All'art.  46 della legge regionale 47/78, dopo il comma ottavo e'
inserito il seguente:
"Il PRG puo' prevedere il reperimento delle aree destinate a  servizi
pubblici  anche  all'esterno  del  comparto di attuazione, purche' in
aree previste dal  piano  dei  servizi,  di  cui  all'art.  13  della
presente  legge,  fermo restando l'obbligo di localizzare all'interno
del comparto gli standards relativi ai parcheggi pubblici. Nelle zone
omogenee B, il PRG in particolari situazioni puo' prevedere, in luogo
della cessione  delle  aree  e  delle  opere  di  urbanizzazione,  la
monetizzazione   delle   stesse,   destinando   le   somme   ricavate
all'attuazione delle previsioni del piano dei servizi".