Art. 18. Modtfiche all'art. 46 della legge regionale 47/78 1. All'art. 46 della legge regionale 47/78, dopo il comma ottavo e' inserito il seguente: "Il PRG puo' prevedere il reperimento delle aree destinate a servizi pubblici anche all'esterno del comparto di attuazione, purche' in aree previste dal piano dei servizi, di cui all'art. 13 della presente legge, fermo restando l'obbligo di localizzare all'interno del comparto gli standards relativi ai parcheggi pubblici. Nelle zone omogenee B, il PRG in particolari situazioni puo' prevedere, in luogo della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione, la monetizzazione delle stesse, destinando le somme ricavate all'attuazione delle previsioni del piano dei servizi".