Art. 19.
                  Direttive in materia urbanistica
 
1.  Al  fini  dell'attivita'  di  coordinamento   della   formazione,
adeguamento   e  gestione  degli  strumenti  urbanistici,  la  Giunta
regionale,  sentite  le  Province,  propone  al  Consiglio  regionale
l'emanazione di direttive vincolanti:
a)  in  merito  alle  modalita'  di  espressione  dei contenuti degli
strumenti di pianificazione urbanistica;
b) in  merito  a  criteri  e  metodologie  per  l'acquisizione  e  la
valutazione    degli    elementi   conoscitivi   necessari   per   la
predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica;
c) per l'attuazione  delle  disposizioni  nazionali  e  regionali  in
materia  di  definizione dell'oggetto e dei contenuti degli strumenti
urbanistici.