Art. 19. Direttive in materia urbanistica 1. Al fini dell'attivita' di coordinamento della formazione, adeguamento e gestione degli strumenti urbanistici, la Giunta regionale, sentite le Province, propone al Consiglio regionale l'emanazione di direttive vincolanti: a) in merito alle modalita' di espressione dei contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica; b) in merito a criteri e metodologie per l'acquisizione e la valutazione degli elementi conoscitivi necessari per la predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica; c) per l'attuazione delle disposizioni nazionali e regionali in materia di definizione dell'oggetto e dei contenuti degli strumenti urbanistici.