Art. 2.
           Piano territoriale di coordinamento provinciale
 
1. La Provincia, ai sensi dell'art. 15 della legge 142/90, predispone
il  Piano  territoriale  di  coordinamento provinciale (PTCP), avente
contenuti socio-economici e territoriali, il quale:
a) orienta l'attivita' di governo del  territorio  provinciale  e  di
quello dei Comuni singoli o associati;
b)  costituisce,  nel  proprio  ambito  territoriale, specificazione,
approfondimento e attuazione delle  previsioni  contenute  nel  piano
territoriale   regionale   (PTR),  cosi'  come  integrato  dal  piano
territoriale paesistico regionale (PlPR);
c) costituisce momento di sintesi e verifica  degli  strumenti  della
programmazione  e  pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo
alla loro elaborazione;
d)  costituisce,  assieme  agli   strumenti   di   programmazione   e
pianificazione    territoriale    regionale,    il    parametro   per
l'accertamento di compatibilita' degli strumenti della pianificazione
urbanistica comunale, disciplinato dall'art. 14, comma 2, lettera  a)
della  legge  regionale  7  dicembre  1978,  n.  47,  come sostituito
dall'art. 11 della presente legge.
2. Il PTCP, per corrispondere alle finalita' indicate nel comma 1:
a) contiene l'analisi delle tendenze evolutive  che  interessano  gli
aspetti socio-economici e territoriali per le diverse aree;
b)  individua  ipotesi  complessive  di  sviluppo e tutela ambientale
relative al proprio ambito, da proporre quale obiettivo, formulando i
conseguenti indirizzi di assetto territoriale;
c) articola  schemi  di  azioni  strategiche,  che  costituiscono  il
riferimento   programmatico   per   la   pianificazione   comunale  e
settoriale;
d) indica un primo quadro degli interventi prioritari necessari  alla
loro realizzazione.
3.  Il  PTCP,  con  riferimento agli strumenti della programmazione e
pianificazione regionale, in particolare, deve contenere:
a)  l'indicazione  delle  diverse  destinazioni  del  territorio,  in
relazione  alla  prevalente  vocazione  delle sue parti, assumendo la
salvaguardia dei caratteri del sistema ambientale quale parametro per
la verifica dell'ammissibilita' del complesso delle trasformazioni  e
delle azioni individuate;
b)  la localizzazione di massima delle opere pubbliche che comportino
rilevanti trasformazioni territoriali, delle maggiori  infrastrutture
e,  fra  queste,  delle  principali  linee  di  comunicazione,  ferme
restando  le  disposizioni  relative  alla  valutazione  di   impatto
ambientale;
c)  le  linee  d'intervento anche in termini di indirizzi e direttive
per  la  pianificazione  di  settore  per  la  sistemazione   idrica,
idrogeologica,  idraulico-forestale e in genere per il consolidamento
del suolo e la regimazione delle acque, avendo cura di  garantire  il
rispetto  delle  previsioni  dei Piani di bacino di cui alla legge 18
maggio 1989,n. 183;
d) l'individuazione delle aree nelle quali  sia  opportuno  istituire
parchi   o   riserve   naturali,   con   le   relative  politiche  di
valorizzazione.
4. Il PTCP puo' inoltre:
a) indicare gli ambiti territoriali entro i quali siano necessarie od
opportune,  in  relazione  agli  indirizzi  di   assetto   formutati,
particolari  forme di coordinamento degli strumenti di programmazione
e pianificazione dei Comuni;
b) stabilire, nell'ambito delle  competenze  della  Provincia  e  con
adeguata   evidenziazione,   prescrizioni   che,   qualora   espresse
attraverso  una   rappresentazione   grafica   atta   a   individuare
esattamente i territori interessati, sono immediatamente vincolanti e
prevalgono sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti
urbanistici  vigenti  o  adottati,  che  a  tali  fini  devono essere
adeguati dal Comuni.
5. Le Province, attraverso il PTCP,  possono  motivatamente  proporre
varianti  al  PTR,  con le modalita' indicate all'art. 3, comma 9, ed
interventi da realizzare mediante i Progetti  territoriali  operativi
(PTO),  di  cui all'art. 7 della legge regionale 5 settembre 1988, n.
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