Art. 2. Piano territoriale di coordinamento provinciale 1. La Provincia, ai sensi dell'art. 15 della legge 142/90, predispone il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), avente contenuti socio-economici e territoriali, il quale: a) orienta l'attivita' di governo del territorio provinciale e di quello dei Comuni singoli o associati; b) costituisce, nel proprio ambito territoriale, specificazione, approfondimento e attuazione delle previsioni contenute nel piano territoriale regionale (PTR), cosi' come integrato dal piano territoriale paesistico regionale (PlPR); c) costituisce momento di sintesi e verifica degli strumenti della programmazione e pianificazione settoriale esistenti e di indirizzo alla loro elaborazione; d) costituisce, assieme agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionale, il parametro per l'accertamento di compatibilita' degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, disciplinato dall'art. 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, come sostituito dall'art. 11 della presente legge. 2. Il PTCP, per corrispondere alle finalita' indicate nel comma 1: a) contiene l'analisi delle tendenze evolutive che interessano gli aspetti socio-economici e territoriali per le diverse aree; b) individua ipotesi complessive di sviluppo e tutela ambientale relative al proprio ambito, da proporre quale obiettivo, formulando i conseguenti indirizzi di assetto territoriale; c) articola schemi di azioni strategiche, che costituiscono il riferimento programmatico per la pianificazione comunale e settoriale; d) indica un primo quadro degli interventi prioritari necessari alla loro realizzazione. 3. Il PTCP, con riferimento agli strumenti della programmazione e pianificazione regionale, in particolare, deve contenere: a) l'indicazione delle diverse destinazioni del territorio, in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti, assumendo la salvaguardia dei caratteri del sistema ambientale quale parametro per la verifica dell'ammissibilita' del complesso delle trasformazioni e delle azioni individuate; b) la localizzazione di massima delle opere pubbliche che comportino rilevanti trasformazioni territoriali, delle maggiori infrastrutture e, fra queste, delle principali linee di comunicazione, ferme restando le disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale; c) le linee d'intervento anche in termini di indirizzi e direttive per la pianificazione di settore per la sistemazione idrica, idrogeologica, idraulico-forestale e in genere per il consolidamento del suolo e la regimazione delle acque, avendo cura di garantire il rispetto delle previsioni dei Piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989,n. 183; d) l'individuazione delle aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o riserve naturali, con le relative politiche di valorizzazione. 4. Il PTCP puo' inoltre: a) indicare gli ambiti territoriali entro i quali siano necessarie od opportune, in relazione agli indirizzi di assetto formutati, particolari forme di coordinamento degli strumenti di programmazione e pianificazione dei Comuni; b) stabilire, nell'ambito delle competenze della Provincia e con adeguata evidenziazione, prescrizioni che, qualora espresse attraverso una rappresentazione grafica atta a individuare esattamente i territori interessati, sono immediatamente vincolanti e prevalgono sulle diverse destinazioni d'uso contenute negli strumenti urbanistici vigenti o adottati, che a tali fini devono essere adeguati dal Comuni. 5. Le Province, attraverso il PTCP, possono motivatamente proporre varianti al PTR, con le modalita' indicate all'art. 3, comma 9, ed interventi da realizzare mediante i Progetti territoriali operativi (PTO), di cui all'art. 7 della legge regionale 5 settembre 1988, n. 36.