Art. 20. Programmi integrati di intervento 1. Il programma integrato di intervento, di cui all'art. 16, commi 1 e 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' approvato dal Consiglio comunale con deliberazione soggetta al controllo di legittimita', ai sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. 2. Il programma integrato di intervento, onde soddisfare esigenze anche abitative, deve comprendere una quota di funzione residenziale non inferiore al venticinque per cento della previsione edificatoria totale del programma stesso e non puo' interessare aree classificate dallo strumento urbanistico vigente zona omogenea E, ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della legge regionale 47/78, e zone di tutela paesaggistico-ambientale, di cui all'art. 33 della legge regionale 47/78. 3. Qualora il programma integrato di intervento deliberato dal Consiglio comunale non sia conforme agli strumenti urbanistici ed edilizi comunali vigenti o riguardi ambiti territoriali assoggettati obbligatoriamente a strumenti attuativi, si applicano le procedure previste dall'art. 21 della legge regionale 47/78 e dall'art. 3 della legge regionale 46/88, cosi' come modificato dall'art. 15 della presente legge. 4. Qualora il programma integrato di intervento riguardi aree classificate dal PRG vigente zona omogenea A, ai sensi del comma quarto dell'art. 13 della legge regionale 47/78, fermo restando l'obbligo del rispetto delle categorie di intervento definite dal PRG per i singoli edifici, la volumetria complessiva del programma non potra' superare l'indice maggiore tra quello preesistente nell'ambito di intervento del programma e quello previsto dallo strumento urbanistico vigente. Analogamente si opera per l'altezza massima consentita. 5. Il PRG puo' indicare i comparti da assoggettare a programmi integrati di intervento, per i quali fissa le destinazioni d'uso, le volumetrie e gli standards.