Art. 20.
                  Programmi integrati di intervento
 
1. Il programma integrato di intervento, di cui all'art. 16, commi  1
e 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, e' approvato dal Consiglio
comunale  con deliberazione soggetta al controllo di legittimita', ai
sensi dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
2. Il programma integrato di  intervento,  onde  soddisfare  esigenze
anche  abitative, deve comprendere una quota di funzione residenziale
non inferiore al venticinque per cento della previsione  edificatoria
totale  del programma stesso e non puo' interessare aree classificate
dallo strumento urbanistico vigente zona omogenea  E,  ai  sensi  del
comma  quarto  dell'art.  13  della  legge regionale 47/78, e zone di
tutela paesaggistico-ambientale,  di  cui  all'art.  33  della  legge
regionale 47/78.
3.  Qualora  il  programma  integrato  di  intervento  deliberato dal
Consiglio comunale non sia conforme  agli  strumenti  urbanistici  ed
edilizi  comunali vigenti o riguardi ambiti territoriali assoggettati
obbligatoriamente a strumenti attuativi, si  applicano  le  procedure
previste dall'art. 21 della legge regionale 47/78 e dall'art. 3 della
legge  regionale  46/88,  cosi'  come  modificato  dall'art. 15 della
presente legge.
4.  Qualora  il  programma  integrato  di  intervento  riguardi  aree
classificate dal PRG vigente zona omogenea  A,  ai  sensi  del  comma
quarto  dell'art.  13  della  legge  regionale  47/78, fermo restando
l'obbligo del rispetto delle categorie di intervento definite dal PRG
per i singoli edifici, la volumetria complessiva  del  programma  non
potra' superare l'indice maggiore tra quello preesistente nell'ambito
di  intervento  del  programma  e  quello  previsto  dallo  strumento
urbanistico vigente. Analogamente  si  opera  per  l'altezza  massima
consentita.
5.  Il  PRG  puo'  indicare  i  comparti  da assoggettare a programmi
integrati di intervento, per i quali fissa le destinazioni d'uso,  le
volumetrie e gli standards.