Art. 21.
          Attuazione dei programmi integrati di intervento
 
1.  In  sede di approvazione del programma integrato di intervento il
Consiglio  comunale  puo'  attribuire   alla   delibera   valore   di
concessione  edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, a
condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano  stati
ottenuti   i  pareri,  le  autorizzazioni  ed  i  nulla-osta  cui  e'
subordinato il rilascio della concessione edilizia.
2. All'atto dell'approvazione del programma integrato di  intervento,
il  Comune  determina  gli  oneri concessori relativi agli interventi
previsti e le  modalita'  di  versamento  degli  stessi.  I  soggetti
operatori non potranno dare inizio all'esecuzione dei lavori prima di
avere  soddisfatto  il versamento degli oneri concessori, fatta salva
la loro rateazione con le modalita' e garanzie di legge.
3. Nel corso della realizzazione degli interventi,  senza  necessita'
di  successiva  deliberazione  del Consiglio comunale, possono essere
rilasciate dal Sindaco varianti alle concessioni  edilizie,  a  norma
delle vigenti disposizioni.
4.  Le  disposizioni  in  materia  di  approvazione  e attuazione dei
programmi integrati di intervento, previste dall'art. 20 e dai  commi
1,  2  e  3 del presente articolo, si applicano anche al programmi di
recupero urbano, definiti dall'art. 11 della legge 4  dicembre  1993,
n. 493.