Art. 21. Attuazione dei programmi integrati di intervento 1. In sede di approvazione del programma integrato di intervento il Consiglio comunale puo' attribuire alla delibera valore di concessione edilizia, per tutti o parte degli interventi previsti, a condizione che sussistano tutti i requisiti dell'opera e siano stati ottenuti i pareri, le autorizzazioni ed i nulla-osta cui e' subordinato il rilascio della concessione edilizia. 2. All'atto dell'approvazione del programma integrato di intervento, il Comune determina gli oneri concessori relativi agli interventi previsti e le modalita' di versamento degli stessi. I soggetti operatori non potranno dare inizio all'esecuzione dei lavori prima di avere soddisfatto il versamento degli oneri concessori, fatta salva la loro rateazione con le modalita' e garanzie di legge. 3. Nel corso della realizzazione degli interventi, senza necessita' di successiva deliberazione del Consiglio comunale, possono essere rilasciate dal Sindaco varianti alle concessioni edilizie, a norma delle vigenti disposizioni. 4. Le disposizioni in materia di approvazione e attuazione dei programmi integrati di intervento, previste dall'art. 20 e dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applicano anche al programmi di recupero urbano, definiti dall'art. 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493.