Art. 22.
          Modifiche all'art. 27 della legge regionale 47/78
 
1.  All'art.  27  della  legge regionale 47/78, i commi dal quarto al
tredicesimo sono sostituiti dal seguenti:
"La  domanda  di   concessione   deve   essere   corredata   da   una
dichiarazione, con gli effetti di cui all'art. 481 del Codice penale,
nella   quale  i  progettisti  incaricati  asseverano  gli  elaborati
progettuali presentati, relativi a calcoli e relazioni in ordine agli
aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell'opera,  e  la  loro
conformita' al regolamento edilizio per quel tipo di opera nonche' al
certificato  d'uso  di cui all'art. 7 della legge regionale 33/90, se
rilasciato, ovvero, in caso di mancato  rilascio,  alle  prescrizioni
urbanistiche  ed  edilizie  ed alle norme di sicurezza e sanitarie. A
seguito della presentazione della domanda  di  concessione  edilizia,
l'ufficio  incaricato  comunica  al  richiedente  il  nominativo  del
responsabile del procedimento.  Il responsabile del procedimento,  ai
fini dell'espletamento dell'istruttoria, verifica:
a) la completezza della documentazione presentata;
b)  la  sottoscrizione  degli  elaborati  progettuali  da parte di un
tecnico abilitato;
c) la presenza della dichiarazione di cui al comma quarto;
d)  nel  caso  di  avvenuto  rilascio  del  certificato   d'uso,   la
corrispondenza   dei   dati   asseverati   con  quanto  previsto  nel
certificato stesso; in assenza di certificato d'uso, la  verifica  e'
estesa   alla   conformita'  del  progetto  alle  norme  edilizie  ed
urbanistiche.  La  verifica  non  entra  nel  merito  delle   singole
soluzioni  progettuali  proposte,  la  cui  idoneita' a raggiungere i
risultati dichiarati e' di esclusiva responsabilita' del progettista.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla presentazione della
domanda, il responsabile del procedimento svolge le verifiche di  cui
alle  lettere  a),  b)  e  c) del comma sesto e provvede a richiedere
l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione  della  domanda
di  concessione. Entro il medesimo termine, ovvero entro dieci giorni
dalla  data  di  ricevimento  della  integrazione  documentale  o  di
regolarizzazione  della  domanda  di concessione, il responsabile del
procedimento trasmette la domanda  di  concessione  alla  Commissione
edilizia comunale.
La  Commissione  edilizia comunale esprime il proprio parere al sensi
dell'art. 15 della legge regionale 33/90, come modificato,  nei  modi
indicati  dal  regolamento  edilizio  entro  il termine perentorio di
trenta giorni dal ricevimento degli atti.  Il  termine  ricomincia  a
decorrere  per una sola volta nei casi indicati dal comma 4 dell'art.
16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il responsabile del procedimento provvede alle verifiche di cui  alla
lettera  d)  del  precedente  comma sesto entro sessanta giorni dalla
presentazione della domanda di  concessione  edilizia,  ovvero  dalla
data   di   ricevimento   della   integrazione   documentale   o   di
regolarizzazione della domanda di concessione.
Conclusa l'attivita' istruttoria ai sensi del comma  nono  precedente
ed  acquisito  il  parere  della  Commissione  edilizia  comunale, il
responsabile del procedimento formula, nei dieci  giorni  successivi,
una  proposta  motivata  all'autorita'  competente,  che provvede nei
successivi  venti  giorni.  Del  provvedimento  conclusivo  e'   data
immediata comunicazione all'interessato.
Decorso  inutilmente il termine per il rilascio della concessione, di
cui al comma decimo, la domanda di concessione si intende  accolta  e
di essa tiene luogo una copia della domanda da cui risulti la data di
presentazione.
Entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione  di cui al comma decimo
l'atto di concessione deve essere ritirato. In presenza di  validi  e
comprovati  motivi  che impediscano il ritiro dell'atto, su richiesta
dell'interessato, il termine  puo'  essere  prorogato  dall'autorita'
competente  fino ad un massimo di centottanta giorni, decorsi i quali
l'atto di concessione si intende decaduto.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione edilizia di cui all'art.  48
della  legge  5 agosto 1978, n. 457 e all'art. 7 della legge 25 marzo
1982, n. 94, si applica quanto previsto dai precedenti comna  quarto,
quinto, sesto e dodicesimo"