Art. 22. Modifiche all'art. 27 della legge regionale 47/78 1. All'art. 27 della legge regionale 47/78, i commi dal quarto al tredicesimo sono sostituiti dal seguenti: "La domanda di concessione deve essere corredata da una dichiarazione, con gli effetti di cui all'art. 481 del Codice penale, nella quale i progettisti incaricati asseverano gli elaborati progettuali presentati, relativi a calcoli e relazioni in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell'opera, e la loro conformita' al regolamento edilizio per quel tipo di opera nonche' al certificato d'uso di cui all'art. 7 della legge regionale 33/90, se rilasciato, ovvero, in caso di mancato rilascio, alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed alle norme di sicurezza e sanitarie. A seguito della presentazione della domanda di concessione edilizia, l'ufficio incaricato comunica al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento. Il responsabile del procedimento, ai fini dell'espletamento dell'istruttoria, verifica: a) la completezza della documentazione presentata; b) la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di un tecnico abilitato; c) la presenza della dichiarazione di cui al comma quarto; d) nel caso di avvenuto rilascio del certificato d'uso, la corrispondenza dei dati asseverati con quanto previsto nel certificato stesso; in assenza di certificato d'uso, la verifica e' estesa alla conformita' del progetto alle norme edilizie ed urbanistiche. La verifica non entra nel merito delle singole soluzioni progettuali proposte, la cui idoneita' a raggiungere i risultati dichiarati e' di esclusiva responsabilita' del progettista. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento svolge le verifiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma sesto e provvede a richiedere l'integrazione documentale ovvero la regolarizzazione della domanda di concessione. Entro il medesimo termine, ovvero entro dieci giorni dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda di concessione, il responsabile del procedimento trasmette la domanda di concessione alla Commissione edilizia comunale. La Commissione edilizia comunale esprime il proprio parere al sensi dell'art. 15 della legge regionale 33/90, come modificato, nei modi indicati dal regolamento edilizio entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento degli atti. Il termine ricomincia a decorrere per una sola volta nei casi indicati dal comma 4 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il responsabile del procedimento provvede alle verifiche di cui alla lettera d) del precedente comma sesto entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di concessione edilizia, ovvero dalla data di ricevimento della integrazione documentale o di regolarizzazione della domanda di concessione. Conclusa l'attivita' istruttoria ai sensi del comma nono precedente ed acquisito il parere della Commissione edilizia comunale, il responsabile del procedimento formula, nei dieci giorni successivi, una proposta motivata all'autorita' competente, che provvede nei successivi venti giorni. Del provvedimento conclusivo e' data immediata comunicazione all'interessato. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della concessione, di cui al comma decimo, la domanda di concessione si intende accolta e di essa tiene luogo una copia della domanda da cui risulti la data di presentazione. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma decimo l'atto di concessione deve essere ritirato. In presenza di validi e comprovati motivi che impediscano il ritiro dell'atto, su richiesta dell'interessato, il termine puo' essere prorogato dall'autorita' competente fino ad un massimo di centottanta giorni, decorsi i quali l'atto di concessione si intende decaduto. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione edilizia di cui all'art. 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e all'art. 7 della legge 25 marzo 1982, n. 94, si applica quanto previsto dai precedenti comna quarto, quinto, sesto e dodicesimo"