Art. 23. Modifiche all'art. 10 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 33 1. All'art. 10 della legge regionale n. 33 del 1990, il comma 3 e' sostituito dai seguenti: "3. Ai fini del rilascio del certificato di conformita' edilizia, i controlli sull'opera eseguita sono finalizzati alla sola verifica della rispondenza della stessa agli elaborati di progetto approvati. Ai controlli provvede il Sindaco, avvalendosi degli uffici competenti o in subordine di tecnici, compresi in un elenco la cui disciplina e' affidata ad apposita delibera del Consiglio comunale, sentiti gli ordini professionali. 3-bis. I controlli sono effettuati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla presentazione della scheda tecnica descrittiva, di cui all'art. 9 della presente legge come modificato, nonche' del certificato di collaudo e della copia della dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile con l'attestazione dell'avvenuta presentazione, di cui agli artt. 2 e 3 del DPR 22 aprile 1994, n. 425. 3-ter. Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla presentazione della documentazione, il responsabile del procedimento puo' richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione presentata, ovvero la regolarizzazione della stessa. Il termine di sessanta giorni di cui al comma 3-bis riprende a decorrere per intero dalla data di presentazione del documenti richiesti ovvero della loro regolarizzazione. 3-quater. Qualora non si proceda alla verifica di cui al comma 3 entro il termine di sessanta giorni, il certificato di conformita' edilizia e' rilasciato, nei dieci giorni successivi, mediante convalida della dichiarazione di conformita' resa dal professionista in sede di presentazione della scheda tecnica descrittiva. In caso di mancata convalida nel termine appena indicato la scheda tecnica descrittiva, da cui risulti la data di presentazione al Comune, tiene luogo del certificato di conformita' edilizia. 3-quinquies. Le opere eseguite, per le quali il certificato di conformita' edilizia e' stato rilasciato mediante convalida della dichiarazione di conformita', sono sottoposte a verifica a campione nei dodici mesi successivi al rilascio. 3-sexies. Il Comune stabilisce, con apposita delibera, quali opere debbano essere sottoposte a controllo preventivo al fine del rilascio della conformita' edilizia, prevedendo tra queste gli interventi riguardanti gli insediamenti destinati ad attivita' industriali e ad altre attivita' produttive, caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, di cui all'art. 13, comma 6, della presente legge, come sostituito. Il Comune definisce inoltre i metodi di scelta dei campioni per le verifiche di cui al comma 3-ter".