Art. 23.
  Modifiche all'art. 10 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 33
 
1.  All'art.  10  della legge regionale n. 33 del 1990, il comma 3 e'
sostituito dai seguenti:
"3.  Ai fini del rilascio del certificato di conformita' edilizia,  i
controlli  sull'opera  eseguita  sono  finalizzati alla sola verifica
della rispondenza della stessa agli elaborati di progetto  approvati.
Ai controlli provvede il Sindaco, avvalendosi degli uffici competenti
o in subordine di tecnici, compresi in un elenco la cui disciplina e'
affidata  ad  apposita  delibera  del Consiglio comunale, sentiti gli
ordini professionali.
3-bis. I controlli sono effettuati entro  il  termine  perentorio  di
sessanta giorni dalla presentazione della scheda tecnica descrittiva,
di  cui  all'art. 9 della presente legge come modificato, nonche' del
certificato di collaudo e della copia della dichiarazione  presentata
per   l'iscrizione   al   catasto  dell'immobile  con  l'attestazione
dell'avvenuta presentazione, di cui agli artt.  2  e  3  del  DPR  22
aprile 1994, n. 425.
3-ter.   Entro   il   termine   perentorio   di  dieci  giorni  dalla
presentazione della documentazione, il responsabile del  procedimento
puo'   richiedere,   per   una   sola   volta,  l'integrazione  della
documentazione presentata, ovvero la regolarizzazione  della  stessa.
Il  termine  di  sessanta  giorni  di  cui  al comma 3-bis riprende a
decorrere per  intero  dalla  data  di  presentazione  del  documenti
richiesti ovvero della loro regolarizzazione.
3-quater.  Qualora  non  si  proceda  alla verifica di cui al comma 3
entro il termine di sessanta giorni, il  certificato  di  conformita'
edilizia   e'  rilasciato,  nei  dieci  giorni  successivi,  mediante
convalida della dichiarazione di conformita' resa dal  professionista
in sede di presentazione della scheda tecnica descrittiva. In caso di
mancata  convalida  nel  termine  appena  indicato  la scheda tecnica
descrittiva, da cui risulti la data di presentazione al Comune, tiene
luogo del certificato di conformita' edilizia.
3-quinquies. Le opere  eseguite,  per  le  quali  il  certificato  di
conformita'  edilizia  e'  stato  rilasciato mediante convalida della
dichiarazione di conformita', sono sottoposte a verifica  a  campione
nei dodici mesi successivi al rilascio.
3-sexies.  Il  Comune  stabilisce, con apposita delibera, quali opere
debbano essere sottoposte a controllo preventivo al fine del rilascio
della conformita' edilizia,  prevedendo  tra  queste  gli  interventi
riguardanti  gli insediamenti destinati ad attivita' industriali e ad
altre   attivita'   produttive,   caratterizzate   da   significative
interazioni  con  l'ambiente,  di  cui  all'art.  13,  comma 6, della
presente legge, come sostituito. Il Comune definisce inoltre i metodi
di scelta dei campioni per le verifiche di cui al comma 3-ter".