Art. 24. Sostituzione dell 'art. 13 della legge regionale 33/90 1. L'art. 13 della legge regionale 33/90 e' sostituito dal seguente: "Art. 13. Requisiti tecnici delle opere edilizie 1. I requisiti tecnici delle opere edilizie, definiti ai sensi della lett. b), comma 1, dell'art. 11, sono individuati dallo schema di regolamento edilizio tipo di cui al comma 1 dell'art. 2. Essi sono suddivisi in due gruppi: a) requisiti cogenti: sono requisiti obbligatori su tutto il territorio regionale, in quanto essenziali per la sicurezza e la salute degli utenti; b) requisiti raccomandati: sono requisiti tesi a garantire una piu' elevata qualita' delle opere edilizie. 2. Il regolamento edilizio comunale disciplina i requisiti tecnici cogenti delle opere edilizie, in conformita' a quanto disposto nello schema di regolamento edilizio tipo. 3. Il regolamento edilizio comunale disciplina inoltre i requisiti raccomandati indicati nello schema di regolamento edilizio tipo e puo' altresi' prevedere ulteriori requisiti raccomandati, purche' non in contrasto con quelli cogenti. 4. Il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni e dei certificati di conformita' edilizia e' subordinato al rispetto dei soli requisiti definiti cogenti dal regolamento edilizio comunale e non puo' essere subordinato al controllo di requisiti inerenti all'esercizio in concreto delle attivita' insediabili. 5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, il rilascio e' subordinato al rispetto dei soli requisiti cogenti strettamente correlati alle parti del manufatto edilizio interessate dall'intervento. 6. Per gli insediamenti destinati ad attivita' industriali e ad altre eventuali attivita' produttive caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, attivita' definite con direttiva della Giunta regionale, il rilascio e' altresi' subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonche' di quelli connessi alle eventuali prescrizioni derivanti dall'esame preventivo di cui alla lettera h), comma primo, dell'art. 19 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, come sostituita dall'art. 18 della presente legge. 7. I requisiti contenuti nel regolamento edilizio comunale sono espressi in termini prestazionali e non sono riferiti a materiali, a dispositivi tecnici o a soluzioni formali obbligatorie. 8. Nell'ambito del regolamento edilizio comunale la formulazione dei singoli requisiti deve quindi comprendere: a) la definizione del requisito, in riferimento alle esigenze da soddisfare, e l'indicazione delle categorie edilizie interessate dal requisito stesso; b) le specifiche di prestazione che sono articolate in livelli di prestazione attesi e metodi di verifica, basati su criteri, strumentazioni, misurazioni ed apparecchiature, conosciuti e disponibili. I livelli di prestazione attesi possono essere relazionati alla destinazione d'uso prevista ed al fatto che l'intervento interessi o meno il patrimonio edilizio esistente. 9. Per i requisiti cogenti il regolamento edilizio comunale contiene la formulazione completa del livello minimo di soddisfacimento richiesto e dei metodi di verifica, i quali sono basati su criteri, strumentazioni, misurazioni ed apparecchiature conosciuti e disponibili. 10. Le modalita' di controllo dei singoli requisiti indicati dal regolamento edilizio comunale sono tese alla verifica del loro soddisfacimento con riferimento alle condizioni d'uso effettivo dell'opera edilizia. Qualora non sia definita una procedura di prova in opera sufficientemente attendibile, la specifica di prestazione puo' prevedere il soddisfacimento del requisito tramite: a) la certificazione di qualita' di materiali e componenti, effettuata secondo le modalita' previste dalle normative nazionali ed europee vigenti in materia; b) l'utilizzo di metodi di calcolo o di modelli di simulazione matematica consolidati e riconosciuti per l'effettuazione di verifiche indirette; c) il giudizio sintetico del tecnico abilitato quando non sia possibile procedere in base alle precedenti lettere a) e b), giudizio espresso sulla base di una ispezione dettagliata e tenuto conto della normativa vigente, dei criteri dettati dalla buona tecnica, nonche' del controllo di qualita' sui materiali e componenti".