Art. 24.
       Sostituzione dell 'art. 13 della legge regionale 33/90
 
1. L'art. 13 della legge regionale 33/90 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 13.
               Requisiti tecnici delle opere edilizie
1.  I requisiti tecnici delle opere edilizie, definiti ai sensi della
lett. b), comma 1, dell'art.  11, sono individuati  dallo  schema  di
regolamento  edilizio  tipo  di cui al comma 1 dell'art. 2. Essi sono
suddivisi in due gruppi:
a)  requisiti  cogenti:  sono  requisiti  obbligatori  su  tutto   il
territorio  regionale,  in  quanto  essenziali  per la sicurezza e la
salute degli utenti;
b) requisiti raccomandati:
sono requisiti tesi a garantire una piu' elevata qualita' delle opere
edilizie.
2. Il regolamento edilizio comunale disciplina  i  requisiti  tecnici
cogenti  delle opere edilizie, in conformita' a quanto disposto nello
schema di regolamento edilizio tipo.
3. Il regolamento edilizio comunale disciplina  inoltre  i  requisiti
raccomandati  indicati  nello  schema  di regolamento edilizio tipo e
puo' altresi' prevedere ulteriori requisiti raccomandati, purche' non
in contrasto con quelli cogenti.
4. Il  rilascio  delle  concessioni  o  delle  autorizzazioni  e  dei
certificati  di  conformita'  edilizia e' subordinato al rispetto dei
soli requisiti definiti cogenti dal regolamento edilizio  comunale  e
non  puo'  essere  subordinato  al  controllo  di  requisiti inerenti
all'esercizio in concreto delle attivita' insediabili.
5. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, il  rilascio
e'  subordinato  al  rispetto dei soli requisiti cogenti strettamente
correlati   alle   parti   del   manufatto    edilizio    interessate
dall'intervento.
6. Per gli insediamenti destinati ad attivita' industriali e ad altre
eventuali   attivita'   produttive  caratterizzate  da  significative
interazioni con l'ambiente, attivita' definite  con  direttiva  della
Giunta regionale, il rilascio e' altresi' subordinato al rispetto dei
requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente in materia di igiene e
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonche' di quelli  connessi
alle  eventuali  prescrizioni  derivanti dall'esame preventivo di cui
alla lettera h), comma primo, dell'art. 19 della  legge  regionale  4
maggio  1982,  n.  19,  come  sostituita  dall'art. 18 della presente
legge.
7.   I requisiti contenuti nel  regolamento  edilizio  comunale  sono
espressi  in termini prestazionali e non sono riferiti a materiali, a
dispositivi tecnici o a soluzioni formali obbligatorie.
8. Nell'ambito del regolamento edilizio comunale la formulazione  dei
singoli requisiti deve quindi comprendere:
a)  la  definizione  del  requisito,  in riferimento alle esigenze da
soddisfare, e l'indicazione delle categorie edilizie interessate  dal
requisito stesso;
b)  le  specifiche  di  prestazione che sono articolate in livelli di
prestazione  attesi  e  metodi  di  verifica,  basati   su   criteri,
strumentazioni,   misurazioni   ed   apparecchiature,   conosciuti  e
disponibili.  I  livelli  di  prestazione   attesi   possono   essere
relazionati   alla  destinazione  d'uso  prevista  ed  al  fatto  che
l'intervento interessi o meno il patrimonio edilizio esistente.
9. Per i requisiti cogenti il regolamento edilizio comunale  contiene
la  formulazione  completa  del  livello  minimo  di  soddisfacimento
richiesto e dei metodi di verifica, i quali sono basati  su  criteri,
strumentazioni,   misurazioni   ed   apparecchiature   conosciuti   e
disponibili.
10.  Le  modalita'  di  controllo  dei singoli requisiti indicati dal
regolamento edilizio  comunale  sono  tese  alla  verifica  del  loro
soddisfacimento  con  riferimento  alle  condizioni  d'uso  effettivo
dell'opera edilizia.  Qualora non sia definita una procedura di prova
in opera sufficientemente attendibile, la  specifica  di  prestazione
puo' prevedere il soddisfacimento del requisito tramite:
a)   la   certificazione  di  qualita'  di  materiali  e  componenti,
effettuata secondo le modalita' previste dalle normative nazionali ed
europee vigenti in materia;
b) l'utilizzo di metodi  di  calcolo  o  di  modelli  di  simulazione
matematica   consolidati   e   riconosciuti  per  l'effettuazione  di
verifiche indirette;
c) il  giudizio  sintetico  del  tecnico  abilitato  quando  non  sia
possibile procedere in base alle precedenti lettere a) e b), giudizio
espresso sulla base di una ispezione dettagliata e tenuto conto della
normativa  vigente,  dei criteri dettati dalla buona tecnica, nonche'
del controllo di qualita' sui materiali e componenti".