Art. 25. Modifiche agli artt. 2, 9, 15 e 16 e abrogazione dell 'art. 14 della legge regionale 33/90 1. Modifiche all'art. 2 della legge regionale 33/90: a) il comma 1 e' cosi' sostituito: "La Giunta regionale, sentito il Comitato consultivo regionale, I Sezione, e previo parere della Commissione consiliare competente, approva lo schema di regolamento edilizio tipo per i Comuni dell'Emilia-Romagna. Ove la Commissione consiliare non si esprime entro trenta giorni dal ricevimento, il parere si intende espresso in termini positivi"; b) al comma 3 dopo la parola "legge" sono aggiunte le seguenti: ", salvo quelle relative ai requisiti cogenti, che costituiscono prescrizioni vincolanti per i Comuni in sede di approvazione del regolamento edilizi o comunale". 2. All'art. 9 della legge regionale 33/90, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Ogni immobile oggetto di intervento edilizio e' dotato di una scheda tecnica descrittiva", articolata per le diverse unita' immobili ari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti cogenti e raccomandati, nonche' gli estremi dei provvedimenti comunali relativi allo stesso, In particolare, per gli immobili destinati ad attivita' di cui all'art. 13, comma 6, come modificato, la scheda tecnica descrittiva contiene anche gli elementi utili alla valutazione di tipo igienico-sanitario e di sicurezza, connessa alla specifica destinazione d'uso". 3. L'art. 14 della legge regionale 33/90 e'abrogato. 4. All'art. 15, comma 6, della legge regionale 33/90, le parole "successivamente alle verifiche normative svolte dagli uffici comunali" sono soppresse. 5. All'art. 16, comma 1, della legge regionale 33/90, e' aggiunta, in fine, la seguente proposizione: "Trascorso il termine per la richiesta di riesame il regolamento edilizio comunale esplica pienamente i suoi effetti". 6. All'art. 16 della legge regionale 33/90, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Ferma restando l'immediata efficacia delle disposizioni della presente legge, i Comuni devono adeguare il proprio regolamento edilizio alle stesse entro un anno dalla data di approvazione dello schema di regolamento edilizio tipo, di cui al precedente art. 2". 7. I Comuni provvedono al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie e del certificato di conformita' edilizia con le procedure introdotte dalla presente legge, a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino ufficiale della Regione. 8. Fino all'approvazione dello schema di regolamento edilizio tipo, di cui all'art. 2 della legge regionale 33/90, modificato dal precedente comma 1, continuano a trovare applicazione i commi 2 e 3 dell'art. 13 della legge regionale 33/90 nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge per i Comuni che abbiano provveduto ad adeguare il regolamento edilizio alle previsioni della legge stessa.