Art. 25.
          Modifiche agli artt. 2, 9, 15 e 16 e abrogazione
              dell 'art. 14 della legge regionale 33/90
 
1. Modifiche all'art. 2 della legge regionale 33/90:
a) il comma 1 e' cosi' sostituito: "La Giunta regionale,  sentito  il
Comitato  consultivo  regionale,  I  Sezione,  e  previo parere della
Commissione consiliare competente, approva lo schema  di  regolamento
edilizio  tipo  per  i Comuni dell'Emilia-Romagna. Ove la Commissione
consiliare non si esprime entro trenta  giorni  dal  ricevimento,  il
parere si intende espresso in termini positivi";
b)  al  comma  3 dopo la parola "legge" sono aggiunte le seguenti: ",
salvo  quelle  relative  ai  requisiti  cogenti,  che   costituiscono
prescrizioni  vincolanti  per  i  Comuni  in sede di approvazione del
regolamento edilizi o comunale".
2. All'art. 9 della legge regionale 33/90, il comma 1  e'  sostituito
dal seguente:
"1.    Ogni  immobile oggetto di intervento edilizio e' dotato di una
scheda  tecnica  descrittiva",  articolata  per  le  diverse   unita'
immobili  ari  che  lo  compongono, nella quale sono riportati i dati
catastali   ed   urbanistici    utili    all'esatta    individuazione
dell'immobile,  i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite
in ordine ai requisiti cogenti e raccomandati,  nonche'  gli  estremi
dei  provvedimenti comunali relativi allo stesso, In particolare, per
gli immobili destinati ad attivita' di cui all'art. 13, comma 6, come
modificato, la scheda tecnica descrittiva contiene anche gli elementi
utili alla valutazione di tipo  igienico-sanitario  e  di  sicurezza,
connessa alla specifica destinazione d'uso".
3. L'art. 14 della legge regionale 33/90 e'abrogato.
4.  All'art.  15,  comma  6,  della  legge regionale 33/90, le parole
"successivamente  alle  verifiche  normative  svolte   dagli   uffici
comunali" sono soppresse.
5. All'art. 16, comma 1, della legge regionale 33/90, e' aggiunta, in
fine,   la  seguente  proposizione:  "Trascorso  il  termine  per  la
richiesta  di  riesame  il  regolamento  edilizio  comunale   esplica
pienamente i suoi effetti".
6.  All'art. 16 della legge regionale 33/90, il comma 2 e' sostituito
dal seguente:
"2.  Ferma restando l'immediata efficacia  delle  disposizioni  della
presente  legge,  i  Comuni  devono  adeguare  il proprio regolamento
edilizio alle stesse entro un anno dalla data di  approvazione  dello
schema di regolamento edilizio tipo, di cui al precedente art. 2".
7.   I   Comuni   provvedono   al   rilascio   delle  concessioni  ed
autorizzazioni edilizie e del certificato di conformita' edilizia con
le  procedure  introdotte  dalla  presente  legge,  a  decorrere  dal
centottantesimo  giorno  dalla data di pubblicazione della stessa sul
Bollettino ufficiale della Regione.
8. Fino all'approvazione dello schema di regolamento  edilizio  tipo,
di  cui  all'art.  2  della  legge  regionale  33/90,  modificato dal
precedente comma 1, continuano a trovare applicazione i commi 2  e  3
dell'art.  13  della  legge  regionale  33/90  nel  testo  previgente
all'entrata in vigore della presente legge per i Comuni  che  abbiano
provveduto  ad adeguare il regolamento edilizio alle previsioni della
legge stessa.