Art. 26.
                    Modifiche agli artt. 14 e 15
           della legge regionale 1Üoˆ febbraio 1983, n. 9
 
1. All'art. 14 della legge regionale n. 9 del 1983,  i  commi  terzo,
quarto,  quinto,  sesto  e  settimo sono sostituiti dai seguenti: "La
Giunta regionale, ai fini  della  predisposizione  del  Piano,  tiene
conto delle proposte pervenute in forma di piani di bacino approvati,
valuta quelli adottati e provvede alle necessarie integrazioni.
Il  Piano  territoriale regionale di risanamento e tutela delle acque
e' approvato con  le  modalita'  previste  dall'art.  6  della  legge
regionale 36/88".
2. L'art. 15 della legge regionale 9/83 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 15.
             Efficacia del Piano territoriale regionale
             per il risanamento e la tutela delle acque
1.  Il  Piano  regionale  territoriale per il risanamento e la tutela
delle acque ha valore di piano di settore e costituisce  variante  al
PTR, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 36/88".