Art. 26. Modifiche agli artt. 14 e 15 della legge regionale 1Üo febbraio 1983, n. 9 1. All'art. 14 della legge regionale n. 9 del 1983, i commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono sostituiti dai seguenti: "La Giunta regionale, ai fini della predisposizione del Piano, tiene conto delle proposte pervenute in forma di piani di bacino approvati, valuta quelli adottati e provvede alle necessarie integrazioni. Il Piano territoriale regionale di risanamento e tutela delle acque e' approvato con le modalita' previste dall'art. 6 della legge regionale 36/88". 2. L'art. 15 della legge regionale 9/83 e' sostituito dal seguente: "Art. 15. Efficacia del Piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque 1. Il Piano regionale territoriale per il risanamento e la tutela delle acque ha valore di piano di settore e costituisce variante al PTR, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 36/88".