Art. 27. Modifiche agli artt. 7, 8, 22 e 33 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 1. All'art. 7 della legge regionale n. 17 del 1991, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "3-bis. A decorrere dalla data di efficacia delle delibere di approvazione dei PIAE, i PAE dei Comuni interessati dagli stessi sono approvati dal Consiglio comunale, secondo il procedimento previsto dal commi 4 e 5 dell'art. 15 della legge regionale 47/78, come sostituito. La Provincia formula le proprie osservazioni previo parere della Commissione tecnica infraregionale per le attivita' estrattive, di cui al successivo art. 25. 3-ter. Il procedimento di approvazione dei PAE, indicato al comma 3-bis, si applica anche ai piani che alla data indicata al comma stesso 3-bis non siano stati ancora trasmessi alla Regione per l'approvazione. In tal caso il Comune provvede a trasmettere il piano adottato alla Provincia per le osservazioni di cui allo stesso comma 3-bis. 2. Al comma 3-bis dell'art. 8 della legge regionale 17/91, introdotto dall'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 45, le parole "PAE; ove detto PAE" sono sostituite dalle seguenti: "PAE. Fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE, qualora il PAE". 3. All'art. 22, comma 3, della legge regionale 17/91, le parole "in base" sono sostituite dalle seguenti: "anche con riferimento". 4. Al comma 1 dell'art. 33 della legge regionale 17/91, come modificato dall'art. 5 della legge regionale 45/93, dopo la parola "legge" sono inserite le seguenti: "e comunque fino alla data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE".