Art. 27.
              Modifiche agli artt. 7, 8, 22 e 33 della
                legge regionale 18 luglio 1991, n. 17
 
1. All'art. 7 della legge regionale n. 17 del 1991, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"3-bis.  A  decorrere  dalla  data  di  efficacia  delle  delibere di
approvazione dei PIAE, i PAE dei Comuni interessati dagli stessi sono
approvati dal Consiglio comunale, secondo  il  procedimento  previsto
dal  commi  4  e  5  dell'art.  15  della legge regionale 47/78, come
sostituito.   La Provincia formula  le  proprie  osservazioni  previo
parere  della  Commissione  tecnica  infraregionale  per le attivita'
estrattive, di cui al successivo art. 25.
3-ter.  Il  procedimento  di  approvazione dei PAE, indicato al comma
3-bis, si applica anche ai piani che  alla  data  indicata  al  comma
stesso  3-bis  non  siano  stati  ancora  trasmessi  alla Regione per
l'approvazione.   In tal caso il Comune  provvede  a  trasmettere  il
piano  adottato alla Provincia per le osservazioni di cui allo stesso
comma 3-bis.
2. Al comma 3-bis dell'art. 8 della legge regionale 17/91, introdotto
dall'art. 2 della legge regionale 20 dicembre 1993, n. 45, le  parole
"PAE;  ove detto PAE" sono sostituite dalle seguenti: "PAE. Fino alla
data di efficacia della delibera di approvazione del PIAE, qualora il
PAE".
3.  All'art. 22, comma 3, della legge regionale 17/91, le parole  "in
base" sono sostituite dalle seguenti: "anche con riferimento".
4.  Al  comma  1  dell'art.  33  della  legge  regionale  17/91, come
modificato dall'art. 5 della legge regionale 45/93,  dopo  la  parola
"legge"  sono  inserite  le  seguenti:  "e comunque fino alla data di
efficacia della delibera di approvazione del PIAE".