Art. 28.
                Approvazione dei Piani infraregionali
 
1. Gli artt. 12 e 13 della legge regionale 36/88 sono abrogati, fermo
restando quanto disposto dai commi successivi.
2.  In   prima   applicazione   della   presente   legge,   i   Piani
infraregionali,  previsti dall'art. 12 della legge regionale 36/88 ed
adottati entro la data di entrata in  vigore  della  presente  legge,
sono  approvati dalla Regione secondo le procedure di cui all'art. 13
della medesima legge ed assumono la funzione ed esplicano gli effetti
dei Piani  territoriali  di  coordinamento  provinciali,  di  cui  al
precedente art.2.
3. I Piani infraregionali adottati entro il termine indicato al comma
2  sono  approvati  dalla  Giunta  regionale  purche'  conformi  alle
prescrizioni del PTPR di cui all'art. 4, comma  4,  delle  norme  del
Piano  stesso.    La  Giunta  regionale,  con  l'atto deliberativo di
approvazione del Piano infraregionale, integra d'ufficio il Piano con
le prescrizioni di cui al citato art. 4, comma 4.
4.  La  Giunta  regionale   provvede   all'approvazione   dei   Piani
infraregionali,  con  le  modalita'  indicate  al  comma  3, entro il
termine perentorio di:
a) centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per
i  piani  che  a  quella  data  siano  stati   gia'   trasmessi   per
l'approvazione;
b)  centoventi  giorni  dal  ricevimento,  per  i piani trasmessi per
l'approvazione  in  data  successiva  all'entrata  in  vigore   della
presente legge.
5.  Trascorsi  i  termini  indicati  al  comma  4 senza che la Giunta
regionale  abbia  assunto  le   proprie   determinazioni   il   Piano
infraregionale  si  considera approvato secondo quanto previsto dalla
delibera di deduzione sulle osservazioni, di cui all'art. 13, comma 5
della legge regionale 36/88.
6. Entro ventiquattro mesi dall'approvazione la Provincia provvede ad
integrare  il  Piano  infraregionale per renderlo conforme anche alle
direttive ed indirizzi del PTPR, di cui all'art.  4,  commi  2  e  3,
delle  norme  del  Piano stesso nonche' ai contenuti del PTCP, di cui
all'art. 2 della presente legge. Trascorso tale termine senza che  la
Provincia  abbia adottato l'integrazione, in via sostitutiva provvede
la Giunta regionale con le modalita' di cui all'art. 36  della  legge
regionale 7 febbraio 1992, n. 7.
7. Il procedimento di approvazione dei piani settoriali adottati alla
data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge con le modalita'
previste dall'art. 13 della legge regionale 36/88 e' concluso secondo
le  disposizioni  stabilite  dallo  stesso  articolo,  salvo   quanto
previsto per i PIAE dall'art. 31.