Art. 28. Approvazione dei Piani infraregionali 1. Gli artt. 12 e 13 della legge regionale 36/88 sono abrogati, fermo restando quanto disposto dai commi successivi. 2. In prima applicazione della presente legge, i Piani infraregionali, previsti dall'art. 12 della legge regionale 36/88 ed adottati entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati dalla Regione secondo le procedure di cui all'art. 13 della medesima legge ed assumono la funzione ed esplicano gli effetti dei Piani territoriali di coordinamento provinciali, di cui al precedente art.2. 3. I Piani infraregionali adottati entro il termine indicato al comma 2 sono approvati dalla Giunta regionale purche' conformi alle prescrizioni del PTPR di cui all'art. 4, comma 4, delle norme del Piano stesso. La Giunta regionale, con l'atto deliberativo di approvazione del Piano infraregionale, integra d'ufficio il Piano con le prescrizioni di cui al citato art. 4, comma 4. 4. La Giunta regionale provvede all'approvazione dei Piani infraregionali, con le modalita' indicate al comma 3, entro il termine perentorio di: a) centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per i piani che a quella data siano stati gia' trasmessi per l'approvazione; b) centoventi giorni dal ricevimento, per i piani trasmessi per l'approvazione in data successiva all'entrata in vigore della presente legge. 5. Trascorsi i termini indicati al comma 4 senza che la Giunta regionale abbia assunto le proprie determinazioni il Piano infraregionale si considera approvato secondo quanto previsto dalla delibera di deduzione sulle osservazioni, di cui all'art. 13, comma 5 della legge regionale 36/88. 6. Entro ventiquattro mesi dall'approvazione la Provincia provvede ad integrare il Piano infraregionale per renderlo conforme anche alle direttive ed indirizzi del PTPR, di cui all'art. 4, commi 2 e 3, delle norme del Piano stesso nonche' ai contenuti del PTCP, di cui all'art. 2 della presente legge. Trascorso tale termine senza che la Provincia abbia adottato l'integrazione, in via sostitutiva provvede la Giunta regionale con le modalita' di cui all'art. 36 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7. 7. Il procedimento di approvazione dei piani settoriali adottati alla data di entrata in vigore della presente legge con le modalita' previste dall'art. 13 della legge regionale 36/88 e' concluso secondo le disposizioni stabilite dallo stesso articolo, salvo quanto previsto per i PIAE dall'art. 31.