Art. 29.
Funzioni di programmazione e pianificazione delle Assemblee di Comuni
               per la programmazione di Imola e Cesena
 
1.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni
di  programmazione  e  pianificazione   territoriale   specificamente
attribuite  dalla legislazione regionale alle Assemblee di Comuni per
la programmazione di Imola e Cesena sono  esercitate  rispettivamente
dalle  Province di Bologna e Forli'-Cesena, che provvedono attraverso
l'integrazione dei propri strumenti.
2.  Gli  statuti  delle  Province  di  Bologna  e  di   Forli'-Cesena
garantiscono  la  partecipazione  dei  Comuni  ricadenti negli ambiti
delle Assemblee di Comuni per la programmazione  di  Imola  e  Cesena
alla   elaborazione   e   alla   definizione  degli  strumenti  della
programmazione e pianificazione provinciale.
3. I procedimenti in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, relativi agli atti di programmazione e pianificazione
territoriale,  sono  trasmessi  per l'approvazione dalle Assemblee di
Comuni per la programmazione di Imola e Cesena  entro  il  30  giugno
1995. Trascorsa tale data trova applicazione quanto previsto al comma
1.
4.  Dalla data di approvazione dei Piani intraregionali relativi agli
ambiti territoriali delle Assemblee di Comuni per  la  programmazione
di  Imola e Cesena, le Province di Bologna e Forli'-Cesena esercitano
le funzioni amministrative indicate all'art. 6 anche per detti ambiti
territoriali.