Art. 3.
  Approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale
 
1.  Al  fine della predisposizione del PTCP, la Provincia assicura la
cooperazione e il concorso dei  Comuni  e  delle  Comunita'  Montane,
nonche'   la   partecipazione   delle   organizzazioni  sindacali  ed
economiche  e  delle  diverse  realta'   professionali,   sociali   e
culturali,  individuando  le  opportune  forme  di consultazione e di
verifica delle elaborazioni.
2. La Provincia adotta il PTCP e provvede al suo deposito  presso  la
propria  sede,  nonche'  presso  le sedi dei Comuni e delle Comunita'
Montane della Provincia. Del deposito e' dato avviso  sul  Bollettino
ufficiale della Regione ed in almeno un quotidiano locale.
3.  Il  PTCP  in  variante  a strumenti regionali di programmazione e
pianificazione  territoriale,  di  cui  al  comma  9,  e'  depositato
altresi'  presso  l'Ufficio  di  Presidenza del Consiglio regionale e
nelle  sedi  delle  altre   Amministrazioni   provinciali.   L'avviso
dell'avvenuto deposito, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della
Regione ed in almeno un quotidiano locale, deve indicare lo strumento
regionale di cui il PTCP propone la variante.
4.  Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito
le Amministrazioni pubbliche nonche' i soggetti indicati  all'art.  9
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  possono  far pervenire alla
Provincia osservazioni.
5. Contemporaneamente al  deposito,  il  PTCP  viene  trasmesso  alla
Giunta  regionale,  la  quale  nel  termine  perentorio di centoventi
giorni  dal  ricevimento  puo'  sollevare  riserve  in  merito   alla
conformita'  dello  stesso  al  PTR  ed  agli  altri  strumenti della
programmazione e pianificazione regionale. Trascorso tale termine  il
PTCP  si  considera valutato positivamente dalla Giunta regionale. Le
riserve  non  formulate  nella  presente  fase  non  possono   essere
sollevate in sede di approvazione del PTCP.
6. Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
precedente comma 5, la Provincia deduce sulle osservazioni presentate
e  sulle  riserve eventualmente sollevate dalla Giunta regionale, con
obbligo di puntuale motivazione nei casi di cui all'art. 2, comma  4,
lett.   b),   e   invia  il  Piano  alla  Giunta  regionale  ai  fini
dell'approvazione.
7. Entro novanta giorni dal ricevimento del  piano  Giunta  regionale
approva il PTCP, anche apportando d'ufficio le modifiche necessarie a
renderlo  conforme  agli  strumenti  regionali  di  programmazione  e
pianificazione  territoriale.  Trascorso  tale  termine  il  PTCP  si
considera  approvato  secondo quanto proposto dalla Provincia a norma
del comma 6.
8.  La  Giunta  regionale  provvede   all'approvazione   sentita   la
competente  Commissione  consiliare, la quale si esprime entro trenta
giorni dal ricevimento della  proposta  di  deliberazione.  Trascorso
tale termine si prescinde dal parere.
9.  Le  Province  possono motivatamente proporre con il PTCP varianti
agli  strumenti  regionali   di   programmazione   e   pianificazione
territoriale.      In   tal   caso   la   Giunta   regionale  approva
contestualmente  lo  strumento  provinciale  e  le   modifiche   agli
strumenti   regionali  di  programmazione  e  pianificazione,  previa
acquisizione, su queste ultime, del parere conforme della Commissione
consiliare competente.
10.  Il PTCP e' depositato, dopo l'approvazione, presso la sede della
Amministrazione provinciale e comunicato alle Comunita' Montane e  ai
Comuni della Provincia.
11.  Del  deposito  e'  dato  avviso  sul  Bollettino ufficiale della
Regione.  Il PTCP diviene efficace dalla  data  di  pubblicazione  di
tale avviso.
12.  All'adeguamento  o  variazione  del  PTCP si procede a norma dei
commi precedenti.
13. Salvo che la legislazione regionale  in  materia  non  detti  una
specifica disciplina, le disposizioni previste ai commi precedenti si
applicano  al  procedimento  di  approvazione  dei  Piani  settoriali
provinciali.