Art. 31.
  Approvazione dei Piani infraregionali delle allivita' estrattive
 
1. I PIAE gia' adottati alla data di entrata in vigore della presente
legge sono approvati dalla Giunta regionale con le modalita' previste
dai commi seguenti.
2. La Giunta regionale  provvede  all'approvazione  dei  PIAE,  anche
apportando  d'ufficio  le  modifiche  atte  a  renderlo conforme agli
strumenti regionali di programmazione e pianificazione  territoriale,
entro il termine perentorio di:
a)  centocinquanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
presente legge, per i piani trasmessi  per  l'approvazione  prima  di
tale data;
b)  centoventi  giorni  dal  ricevimento,  per  i piani trasmessi per
l'approvazione  in  data  successiva  all'entrata  in  vigore   della
presente legge.
3.  Entro  i  termini  indicati  al  comma 2 la Giunta regionale puo'
provvedere,  anche  con  provvedimenti   distinti,   all'approvazione
parziale dei PIAE ed alla formulazione di osservazioni sulle restanti
previsioni dei piani.
4.  Trascorso  i  termini  indicati  al  comma 2, senza che la Giunta
regionale abbia assunto una delle determinazioni previste dal commi 2
e 3, il PIAE si considera approvato,  salvo  che  per  le  previsioni
ricadenti  all'interno  delle  zone  e sistemi indicati dall'art. 35,
comma 1, delle "norme" del PTPR.
5.  La  Provincia,  entro  sessanta  giorni  dal  ricevimento   delle
osservazioni,  di cui al comma 3, adotta le proprie controdeduzioni e
le trasmette alla Giunta regionale che, entro il  termine  perentorio
di  novanta  giorni  dal  loro  ricevimento,  provvede ad assumere le
definitive determinazioni sulle previsioni del  piano  oggetto  delle
osservazioni.    Trascorso  tale termine le previsioni si considerano
approvate dalla  Giunta  regionale,  secondo  quanto  proposto  dalla
Provincia in sede di controdeduzioni.
6. La Giunta regionale provvede a norma dei commi 2, 3 e 5 sentita la
Commissione tecnica regionale per le attivita' estrattive.
7.  Per  dare immediata attuazione alle previsioni dei PIAE approvate
ai sensi del comma 3, i Comuni possono approvare  un  apposito  piano
delle attivita' estrattive, con le modalita' previste dal comma 3-bis
dell'art.  7  della  legge  regionale  17/91, introdotto dall'art.27,
comma  1, della presente legge.
8.  In  attesa  dell'adozione  del  PAE  e  comunque  non oltre il 31
dicembre 1995, i  Comuni  possono  attuare  le  previsioni  del  PIAE
relative  a  poli  estrattivi  di  valenza sovracomunale, ove in esso
siano puntualmente delimitate le aree  da  destinare  alle  attivita'
estrattive,  attraverso  l'adozione di un piano particolareggiato, di
cui all'art. 8 della legge regionale 17/91, che definisca i contenuti
indicati nelle lettere c), d), e) e f) del comma  2 dell'art. 7 della
stessa legge regionale 17/91.