Art. 33.
              Approvazione degli strumenti urbanistici
 
1. Fino alla data di efficacia della  delibera  di  approvazione  dei
Piani  infraregionali  delle singole Province o dei PTCP, le funzioni
di cui all'art. 6 sono  esercitate  dalla  Giunta  regionale  con  le
modalita'  di cui all'art. 46, comma  primo, della legge regionale 27
febbraio 1984, n. 6.
2. La Giunta regionale provvede altresi' all'approvazione dei  PRG  e
relative  varianti  che, nel termine indicato al comma  1, siano gia'
stati trasmessi alla stessa.
3. Il procedimento di  approvazione  dei  PRG  e  relative  varianti,
introdotto  dagli art. 11 e 12 non si applica agli strumenti adottati
dal Comuni prima della data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge,  i quali sono approvati dalla Regione o dalla Provincia con le
modalita' previste dall'art. 14 della legge regionale 47/78 nel testo
previgente all'entrata in vigore della presente legge.