Art. 33. Approvazione degli strumenti urbanistici 1. Fino alla data di efficacia della delibera di approvazione dei Piani infraregionali delle singole Province o dei PTCP, le funzioni di cui all'art. 6 sono esercitate dalla Giunta regionale con le modalita' di cui all'art. 46, comma primo, della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6. 2. La Giunta regionale provvede altresi' all'approvazione dei PRG e relative varianti che, nel termine indicato al comma 1, siano gia' stati trasmessi alla stessa. 3. Il procedimento di approvazione dei PRG e relative varianti, introdotto dagli art. 11 e 12 non si applica agli strumenti adottati dal Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge, i quali sono approvati dalla Regione o dalla Provincia con le modalita' previste dall'art. 14 della legge regionale 47/78 nel testo previgente all'entrata in vigore della presente legge.