Art. 34. Interventi finanziari a sostegno delle attivita' provinciali 1. Per la predisposizione e l'aggiornamento del PTCP, di cui all'art. 2 della presente legge, la Regione concede alle Province un contributo nella misura massima del cinquanta per cento del costo effettivamente sostenuto e documentato. 2. La Giunta regionale, sentite le Province, provvede all'assegnazione dei contributi suila base dei criteri di urgenza e rilevanza, della predisposizione o dell'aggiornamento degli strumenti di pianificazione. 3. Per favorire e sostenere lo svolgimento delle funzioni attribuite e delegate alle Province dalla presente legge, la Regione promuove appositi programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale provinciale.