Art. 34.
    Interventi finanziari a sostegno delle attivita' provinciali
 
1. Per la predisposizione e l'aggiornamento del PTCP, di cui all'art.
2  della  presente  legge,  la  Regione  concede  alle  Province   un
contributo  nella  misura  massima  del cinquanta per cento del costo
effettivamente sostenuto e documentato.
2.   La   Giunta   regionale,   sentite   le    Province,    provvede
all'assegnazione  dei  contributi suila base dei criteri di urgenza e
rilevanza, della predisposizione o dell'aggiornamento degli strumenti
di pianificazione.
3. Per favorire e sostenere lo svolgimento delle funzioni  attribuite
e  delegate  alle  Province dalla presente legge, la Regione promuove
appositi programmi di formazione ed aggiornamento  professionale  del
personale provinciale.