Art. 35. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 34, la Regione fa fronte a decorrere dall'esercizio 1995 con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita' in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma primo, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni. 2. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni attribuite e delegate alle Province con la presente legge, la Giunta regionale provvede nell'ambito della quota di partecipazione alle spese delle Province del Fondo regionale previsto dall'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 51, ripartita secondo le modalita' stabilite dall'art. 2 della medesima legge.