Art. 35.
Copertura finanziaria
1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  degli  interventi di cui
all'art. 34, la Regione fa fronte a decorrere dall'esercizio 1995 con
l'istituzione di appositi capitoli nella  parte  spesa  del  bilancio
regionale,  che  verranno  dotati  della necessaria disponibilita' in
sede di approvazione della legge annuale  di  bilancio,  a  norma  di
quanto  disposto  dall'art. 11, comma  primo, della legge regionale 6
luglio 1977, n. 31 e successive modificazioni.
2. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio  delle  funzioni
attribuite  e delegate alle Province con la presente legge, la Giunta
regionale provvede nell'ambito della  quota  di  partecipazione  alle
spese  delle  Province del Fondo regionale previsto dall'art. 1 della
legge regionale  28  dicembre  1992,  n.  51,  ripartita  secondo  le
modalita' stabilite dall'art. 2 della medesima legge.