Art. 37. Elaborazione dei Piani regolatori generali informa associata 1. I Comuni contermini possono decidere la formazione del PRG in forma associata, anche istituendo un apposito Ufficio di Piano per la predisposizione del progetto. 2. I piani formati a norma del comma 1 hanno la priorita' nell'assegnazione e nella concessione dei contributi, previsti dall'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 47. Per tali piani il limite massimo previsto dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 47/92 e' elevato all'ottanta per cento. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 30 gennaio 1995 BERSANI