Art. 37.
    Elaborazione dei Piani regolatori generali informa associata
 
1.    I  Comuni  contermini possono decidere la formazione del PRG in
forma associata, anche istituendo un apposito Ufficio di Piano per la
predisposizione del progetto.
2. I  piani  formati  a  norma  del  comma    1  hanno  la  priorita'
nell'assegnazione   e  nella  concessione  dei  contributi,  previsti
dall'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 47.  Per  tali
piani  il  limite massimo previsto dall'art. 1, comma  3, della legge
regionale 47/92 e' elevato all'ottanta per cento.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarla  e
farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 30 gennaio 1995
                               BERSANI