Art. 4.
                    Piani settoriali provinciali
 
1. I Piani settoriali provinciali, che hanno rilevanza  territoriale,
si adeguano e si raccordano ai PTCP.
2.  I  Piani  settoriali  provinciali  possono  introdurre previsioni
incompatibili con il PTCP soltanto mediante  l'espressa  proposta  di
modificazione  dello  stesso. In tal caso la Giunta regionale approva
contestualmente il Piano settoriale provinciale  e  le  modifiche  al
PTCP.