Art. 4. Piani settoriali provinciali 1. I Piani settoriali provinciali, che hanno rilevanza territoriale, si adeguano e si raccordano ai PTCP. 2. I Piani settoriali provinciali possono introdurre previsioni incompatibili con il PTCP soltanto mediante l'espressa proposta di modificazione dello stesso. In tal caso la Giunta regionale approva contestualmente il Piano settoriale provinciale e le modifiche al PTCP.