Art. 5. Salvaguardia 1. Alle prescrizioni contenute nel Piano territoriale regionale, nei Progetti territoriali operativi, nei Piani intraregionali, nei Piani territoriali di coordinamento provinciali e nelle loro varianti si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 55 della legge regionale 47/78. 2. L'art. 10 della legge regionale 36/88 e' abrogato.