Art. 5.
                            Salvaguardia
 
1.  Alle prescrizioni contenute nel Piano territoriale regionale, nei
Progetti territoriali operativi, nei Piani intraregionali, nei  Piani
territoriali  di  coordinamento  provinciali e nelle loro varianti si
applicano le misure di salvaguardia di cui all'art.  55  della  legge
regionale 47/78.
2. L'art. 10 della legge regionale 36/88 e' abrogato.