Art. 6.
     Trasferimento alle Province della competenza in materia di
                            approvazione
                degli strumenti urbanistici comunali
 
1. A decorrere dalla data di efficacia della delibera di approvazione
del  PTCP, di cui all'art. 3, ovvero del Piano infraregionale, di cui
all'art. 28, la Provincia esercita la funzione  di  approvazione  dei
Piani  regolatori  generali  e  loro  varianti  secondo  le modalita'
previste dagli artt. 14  e  15  della  legge  regionale  47/78,  come
sostituiti rispettivamente dagli artt. 11 e 12 della presente legge.
2.   Con  la  medesima  decorrenza,  sono  altresi'  trasferite  alla
Provincia le seguenti funzioni:
a) formulazione di osservazioni ai Piani  particolareggiati,  di  cui
all'art.    3  della  legge  regionale  8  novembre 1988, n. 46, come
modificato dall'art.  15 della presente legge;
b) autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali  per  le
altezze  degli  edifici  destinati  ad  uso  albergo, di cui al RDL 8
novembre 1938, n. 1908;
c)  autorizzazione alla variazione dei Piani per l'edilizia economica
e popolare, di cui all'art. 23, comma quinto  della  legge  regionale
47/78.
3.  Nell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  comma  2, la Giunta
provinciale  puo'  avvalersi  del  parere  del  Comitato   consultivo
provinciale,  a  norma  dell'art.  14, comma 10 della legge regionale
47/78, come sostituito dall'art.  11 della presente legge.