Art. 6. Trasferimento alle Province della competenza in materia di approvazione degli strumenti urbanistici comunali 1. A decorrere dalla data di efficacia della delibera di approvazione del PTCP, di cui all'art. 3, ovvero del Piano infraregionale, di cui all'art. 28, la Provincia esercita la funzione di approvazione dei Piani regolatori generali e loro varianti secondo le modalita' previste dagli artt. 14 e 15 della legge regionale 47/78, come sostituiti rispettivamente dagli artt. 11 e 12 della presente legge. 2. Con la medesima decorrenza, sono altresi' trasferite alla Provincia le seguenti funzioni: a) formulazione di osservazioni ai Piani particolareggiati, di cui all'art. 3 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 46, come modificato dall'art. 15 della presente legge; b) autorizzazione a derogare ai regolamenti edilizi comunali per le altezze degli edifici destinati ad uso albergo, di cui al RDL 8 novembre 1938, n. 1908; c) autorizzazione alla variazione dei Piani per l'edilizia economica e popolare, di cui all'art. 23, comma quinto della legge regionale 47/78. 3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Giunta provinciale puo' avvalersi del parere del Comitato consultivo provinciale, a norma dell'art. 14, comma 10 della legge regionale 47/78, come sostituito dall'art. 11 della presente legge.