Art. 7. Deleghe alle Province 1. All'art. 4 della legge regionale 46/88, dopo il comma 3 e' inserito ilseguente: 3-bis. Le funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sono delegate alle Province. 2. La delega di funzioni prevista all'art. 4, comma 3-bis della legge regionale 46/88, di cui al comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. La delega non ricomprende i procedimenti di annullamento gia' in corso presso la Regione. 3. E' delegata alle Province la funzione prevista dall'articolo 8 della legge regionale 13 gennalo 1978, n. 5, di designazione e nomina degli esperti delle Commissioni di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14, quarto comma della legge 28 gennaio 1977, n. 10. 4. La Commissione di cui al comma 3 ha sede presso la Provincia, che provvede alla costituzione e al funzionamento della segreteria e del relativo archivio, nonche' alla liquidazione dei gettoni di presenza.