Art. 7.
                        Deleghe alle Province
 
1. All'art.   4 della legge regionale  46/88,  dopo  il  comma  3  e'
inserito ilseguente:
3-bis. Le funzioni di cui agli articoli 26 e 27 della legge 17 agosto
1942, n. 1150, sono delegate alle Province.
2. La delega di funzioni prevista all'art. 4, comma 3-bis della legge
regionale  46/88, di cui al comma 1, decorre dalla data di entrata in
vigore della presente legge. La delega non ricomprende i procedimenti
di annullamento gia' in corso presso la Regione.
3. E' delegata alle Province la  funzione  prevista  dall'articolo  8
della legge regionale 13 gennalo 1978, n. 5, di designazione e nomina
degli  esperti  delle  Commissioni  di cui all'art. 16 della legge 22
ottobre 1971, n.   865, come modificato dall'art.  14,  quarto  comma
della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
4.  La Commissione di cui al comma 3 ha sede presso la Provincia, che
provvede alla costituzione e al funzionamento della segreteria e  del
relativo archivio, nonche' alla liquidazione dei gettoni di presenza.