Art. 8.
             Funzioni di programmazione e pianificazione
                della Citta' metropolitana di Bologna
 
1.  Le  funzioni  in  materia  di programmazione e di piani ficazione
territoriale e urbanistica attribuite o delegate alle Province  dalla
presente legge sono esercitate dalla Citta' metropolitana di Bologna,
secondo le modalita' e i tempi stabiliti con legge regionale.