Art. 9. Coordinamento delle funzioni delegate e traferite 1. Allo scopo di indirizzare e coordinare l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 6 e 7 della presente legge ed all'art. 4 della legge regionale 46/88 come integrato, la Giunta regionale, sentite le Province, propone al Consiglio regionale l'emanazione di direttive vincolanti. 2. La delibera del Consiglio regionale di approvazione delle direttive e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.