Art. 9.
          Coordinamento delle funzioni delegate e traferite
 
1.  Allo scopo di indirizzare e coordinare l'esercizio delle funzioni
di cui agli artt. 6 e 7 della presente  legge  ed  all'art.  4  della
legge regionale 46/88 come integrato, la Giunta regionale, sentite le
Province,  propone  al  Consiglio regionale l'emanazione di direttive
vincolanti.
2.  La  delibera  del  Consiglio  regionale  di  approvazione   delle
direttive e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.