Art. 10. 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il Fondo mutualistico interno di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 3/1987 e' soppresso. Tutte le attivita', le passivita' e le funzioni del Fondo sono trasferite al bilancio regionale. 2. Il Consiglio di gestione provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attivita' ed alla definizione dello stato patrimoniale del Fondo.