Art. 10.
 
  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il Fondo
mutualistico interno di cui all'articolo  16 della legge regionale n.
3/1987  e' soppresso. Tutte le attivita', le passivita' e le funzioni
del Fondo sono trasferite al bilancio regionale.
  2. Il Consiglio di gestione provvede con propri atti in ordine alla
cessazione   dell'attivita'   ed   alla   definizione   dello   stato
patrimoniale del Fondo.