Art. 11.
 
  1.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore  della  presente legge i
contributi obbligatori di cui all'articolo 18 della legge regionalen.
3/1987  nonche'  i  contributi  di  cui  alla  trattenuta  temporanea
prevista dall'articolo
 28  della legge regionale medesima sono versati in conto entrate nel
bilancio  della  Regione,  cui  sono  imputate  le   spese   relative
all'applicazione della presente legge.
  2.  L'Ufficio  di  Presidenza,  in  tema  di gestione degli assegni
vitalizi, si avvale di una  Commissione  consultiva,  presieduta  dal
Presidente  del  Consiglio regionale e composta da due Consiglieri in
carica e da  due  Consiglieri  cessati  dalla  carica,  nominati  dal
Consiglio regionale.
  La   presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di
osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.
   Genova, 30 gennaio 1995
                                MORI