Art. 11. 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i contributi obbligatori di cui all'articolo 18 della legge regionalen. 3/1987 nonche' i contributi di cui alla trattenuta temporanea prevista dall'articolo 28 della legge regionale medesima sono versati in conto entrate nel bilancio della Regione, cui sono imputate le spese relative all'applicazione della presente legge. 2. L'Ufficio di Presidenza, in tema di gestione degli assegni vitalizi, si avvale di una Commissione consultiva, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale e composta da due Consiglieri in carica e da due Consiglieri cessati dalla carica, nominati dal Consiglio regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, 30 gennaio 1995 MORI