Art. 5. 1. Nell'articolo 22 sono aggiunti i seguenti commi: "2. L'erogazione dell'assegno mensile per inabilita' resta sospesa se il Consigliere esercita un'attivita' lavorativa dipendente, professionale o autonoma. L'assegno e' inoltre sospeso se il Consigliere percepisce a qualsiasi titolo emolumenti per incarichi pubblici o di nomina pubblica il cui ammontare sia pari o superiore ala misura dell'assegno stesso. 3. La corresponsione dell'assegno di inabilita' e' subordinata a verifiche quinquennali sul permanere delle condizioni che ne hanno determinato la concessione".