Art. 5.
 
  1. Nell'articolo 22 sono aggiunti i seguenti commi:
  "2. L'erogazione dell'assegno mensile per inabilita' resta  sospesa
se   il  Consigliere  esercita  un'attivita'  lavorativa  dipendente,
professionale o autonoma.
  L'assegno  e'  inoltre  sospeso  se  il  Consigliere  percepisce  a
qualsiasi  titolo  emolumenti  per  incarichi  pubblici  o  di nomina
pubblica  il  cui  ammontare  sia  pari  o   superiore   ala   misura
dell'assegno stesso.
  3.  La  corresponsione  dell'assegno di inabilita' e' subordinata a
verifiche quinquennali sul permanere delle condizioni  che  ne  hanno
determinato la concessione".