Art. 6.
 
  1. L'articolo 30 e' cosi' sostituito:
  "1.   Il   Consigliere,   previo   versamento   di  apposita  quota
contributiva  aggiuntiva  pari  al  25  per  cento   del   contributo
obbligatorio  di  cui  all'articolo   18, ha diritto dandone apposita
comunicazione   all'Ufficio    di    Presidenza,    di    determinare
l'attribuzione al coniuge ovvero ai figli dopo il proprio decesso, di
una  quota  pari  al  50  per  cento  dell'importo lordo dell'assegno
vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perche' si determini
tale attribuzione e' che il  Consigliere,  al  momento  del  decesso,
abbia  conseguito  i  requisiti  di  contribuzione  prescritti per la
maturazione del diritto all'assegno vitalizio.
  2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita  ai  figli,
essa  e'  suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota
loro attribuita fino al compimento della maggiore eta' ovvero fino al
compimento del 26 anno di eta' se studenti, salvo il caso  di  totale
invalidita' a proficuo lavoro. La perdita del diritto da parte di uno
o  piu'  figli alla quota spettante comporta la redistribuzione della
quota complessiva tra gli altri figli.
  3. L'ottenimento del beneficio di cui al  comma  1  e'  subordinato
alla  comunicazione  all'Ufficio di Presidenza di volersene avvalere.
Il  Consigliere  puo'  in  ogni  momento   modificare   l'indicazione
nominativa della persona beneficiaria.
  4.  Sia  la  comunicazione  di  cui al comma   3 sia l'inizio della
contribuzione di cui al comma 1  devono  aver  luogo  entro  sessanta
giorni dalla assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza del
beneficio.  Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o
di  nascita  di  figli   successivamente   all'inizio   del   mandato
consiliare;  in  tal  caso  il  termine  per la comunicazione decorre
rispettivamente dalla data del matrimonio ovvero  della  nascita  dei
figli  e  l'obbligo  del pagamento della quota aggiuntiva retroagisce
dalla data di assunzione della carica di Consigliere.
  5. Qualora uno dei beneficiari dell'assegno di reversibilita' entri
a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno  resta
sospeso  per  tutta  la  durata  dell'esercizio  del  mandato  ed  e'
ripristinato alla  cessazione  di  questo.  Il  diritto  dell'assegno
vitalizio  di  reversibilita'  si estingue con la morte della persona
che ne ha beneficiato".