Art. 6. 1. L'articolo 30 e' cosi' sostituito: "1. Il Consigliere, previo versamento di apposita quota contributiva aggiuntiva pari al 25 per cento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 18, ha diritto dandone apposita comunicazione all'Ufficio di Presidenza, di determinare l'attribuzione al coniuge ovvero ai figli dopo il proprio decesso, di una quota pari al 50 per cento dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante. Condizione necessaria perche' si determini tale attribuzione e' che il Consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio. 2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa e' suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento della maggiore eta' ovvero fino al compimento del 26 anno di eta' se studenti, salvo il caso di totale invalidita' a proficuo lavoro. La perdita del diritto da parte di uno o piu' figli alla quota spettante comporta la redistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli. 3. L'ottenimento del beneficio di cui al comma 1 e' subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza di volersene avvalere. Il Consigliere puo' in ogni momento modificare l'indicazione nominativa della persona beneficiaria. 4. Sia la comunicazione di cui al comma 3 sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1 devono aver luogo entro sessanta giorni dalla assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza del beneficio. Tale causa di decadenza non opera in caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio del mandato consiliare; in tal caso il termine per la comunicazione decorre rispettivamente dalla data del matrimonio ovvero della nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva retroagisce dalla data di assunzione della carica di Consigliere. 5. Qualora uno dei beneficiari dell'assegno di reversibilita' entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato ed e' ripristinato alla cessazione di questo. Il diritto dell'assegno vitalizio di reversibilita' si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato".