Art. 7. 1. L'articolo 31 e' cosi' sostituito: "1. Qualora il decesso del Consigliere avvenga per causa di servizio, l'attribuzione della quota di assegno di reversibilita' compete ai beneficiari anche se il Consigliere deceduto non sia in possesso dei requisiti richiesti per il conseguimento dell'assegno vitalizio".