Art. 7.
 
  1. L'articolo 31 e' cosi' sostituito:
  "1. Qualora  il  decesso  del  Consigliere  avvenga  per  causa  di
servizio,  l'attribuzione  della  quota  di assegno di reversibilita'
compete ai beneficiari anche se il Consigliere deceduto  non  sia  in
possesso  dei  requisiti  richiesti per il conseguimento dell'assegno
vitalizio".