Art. 9.
 
  1. Le disposizioni previste dalla presente legge in tema di assegno
vitalizio di reversibilita' non trovano  applicazione  nei  confronti
dei  titolari  di  assegno  vitalizio  di  reversibilita' nonche' nei
confronti dei Consiglieri il cui mandato sia gia' iniziato al momento
della sua entrata in vigore.
  2. Per i soggetti di cui al comma 1  continuano  ad  applicarsi  le
previgenti   disposizioni   in   materia   di  assegno  vitalizio  di
reversibilita' contenute negli articoli 30, 31, 32 e 33  della  legge
regionale n.  3/1987.