Art. 9. 1. Le disposizioni previste dalla presente legge in tema di assegno vitalizio di reversibilita' non trovano applicazione nei confronti dei titolari di assegno vitalizio di reversibilita' nonche' nei confronti dei Consiglieri il cui mandato sia gia' iniziato al momento della sua entrata in vigore. 2. Per i soggetti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni in materia di assegno vitalizio di reversibilita' contenute negli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale n. 3/1987.