Art. 4. Modalita' di concessione dei contributi 1. Ai fini della concessione ai Comuni dci contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 11/1994, i distretti sociali approvano entro il 31 marzo una graduatoria degli interventi sulla base delle domande dei Comuni di cui all'articolo 3, tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: a) percentuale di invalidita' della persona da assistere, non autosufficienza dell'anziano, reddito familiare complessivo, calcolato secondo le norme vigenti, altre situazioni di disagio all'interno del nucleo familiare di appartenenza, per gli interventi di cui alla lettera a) dell'articolo 5 della citata legge regionale n. 11/1994; b) reddito complessivo della famiglia del minore da inserire nell'asilo-nido e nelle scuole materne statali e non statali, impegno lavorativo dei componenti la famiglia di appartenenza, presenza di portatori di handicap, debitamente documentata, altre situazioni di disagio, per gli interventi relativi alla frequenza di minori presso asili-nido e scuole materne di cui alla lettera b), del citato articolo; c) reddito familiare complessivo, nonche' attestazione di handicap ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 12 aprile 1994 n. 19 (norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale dei portatori di handicap), per la piena integrazione dei soggetti portatori di handicap nell'ambito delle strutture scolastiche, prevista dalla lettera b) del citato articolo; d) frequenza alla scuola media di secondo grado, conseguimento della promozione, valutazioni conseguite e particolari condizioni di disagio economico, familiare e sociale per l'assegnazione di borse di studio, prevista dalla lettera b) del citato articolo; e) reddito familiare complessivo, nonche' eventuale presenza di minori, anziani, handicappati o di emarginati per gli interventi previsti dalla lettera c) del citato articolo; f) residenza in zone disagiate, quali Comuni montani o depressi, zone rurali, frazioni isolate e prive di servizi o zone che comportino condizioni di svantaggio a causa della marginalita' abitativa e logistica, per gli interventi di cui alla lettera d) del citato articolo; g) presenza di una persona sola oltre ai figli minori, reddito familiare complessivo, numero dei componenti il nucleo familiare, per gli interventi di cui alla lettera e) del citato articolo.