Art. 4.
               Modalita' di concessione dei contributi
 
  1.  Ai  fini  della  concessione  ai  Comuni  dci contributi di cui
all'articolo 5 della legge regionale n. 11/1994, i distretti  sociali
approvano  entro  il  31 marzo una graduatoria degli interventi sulla
base delle domande dei Comuni di cui all'articolo  3,  tenendo  conto
dei seguenti elementi di valutazione:
   a)  percentuale  di  invalidita'  della  persona da assistere, non
autosufficienza   dell'anziano,   reddito   familiare    complessivo,
calcolato  secondo  le  norme  vigenti,  altre  situazioni di disagio
all'interno del nucleo familiare di appartenenza, per gli  interventi
di  cui  alla lettera a) dell'articolo 5 della citata legge regionale
n. 11/1994;
   b)  reddito  complessivo  della  famiglia  del  minore da inserire
nell'asilo-nido e nelle scuole materne statali e non statali, impegno
lavorativo dei componenti la famiglia di  appartenenza,  presenza  di
portatori  di  handicap, debitamente documentata, altre situazioni di
disagio, per gli interventi relativi alla frequenza di minori  presso
asili-nido  e  scuole  materne  di  cui  alla  lettera b), del citato
articolo;
   c) reddito familiare complessivo, nonche' attestazione di handicap
ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 12 aprile 1994 n.   19
(norme per la prevenzione, la riabilitazione e l'integrazione sociale
dei  portatori  di  handicap), per la piena integrazione dei soggetti
portatori  di  handicap  nell'ambito  delle  strutture   scolastiche,
prevista dalla lettera b) del citato articolo;
   d)  frequenza  alla  scuola  media di secondo grado, conseguimento
della promozione, valutazioni conseguite e particolari condizioni  di
disagio economico, familiare e sociale per l'assegnazione di borse di
studio, prevista dalla lettera b) del citato articolo;
   e)  reddito  familiare  complessivo, nonche' eventuale presenza di
minori, anziani, handicappati o  di  emarginati  per  gli  interventi
previsti dalla lettera c) del citato articolo;
   f)  residenza  in zone disagiate, quali Comuni montani o depressi,
zone  rurali,  frazioni  isolate  e  prive  di  servizi  o  zone  che
comportino  condizioni  di  svantaggio  a  causa  della  marginalita'
abitativa e logistica, per gli interventi di cui alla lettera d)  del
citato articolo;
   g)  presenza  di  una  persona sola oltre ai figli minori, reddito
familiare complessivo, numero dei componenti il nucleo familiare, per
gli interventi di cui alla lettera e) del citato articolo.