Art. 6.
                Rendicontazione dei distretti sociali
 
  1. I distretti  sociali  rendicontano  alla  Regione,  su  apposite
schede  predisposte  dalla  stessa,  le  spese sostenute dai comuni o
dalle comunita' montane entro il 30 aprile dell'anno successivo  alla
concessione, pena la revoca del contributo stesso.