Art. 7.
                          Norma transitoria
 
  1.  In  sede di prima applicazione i distretti sociali presentanola
rendicontazione  relativa  ai  contributi  assegnati  nell'anno  1994
contestualmente  a  quella relativa all'anno 1995, entro il 30 aprile
1996.
  2.  In  sede  di  prima applicazione i singoli Comuni presentano la
rendicontazione  relativa  ai  contributi  erogati   nell'anno   1994
contestualmente  a quelli erogati nell'anno 1995 entro il 28 febbraio
1996.
  3. Fino all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 27, comma 6
della legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 (Norme sulla  dirigenza  e
sull'ordinamento  degli  uffici  regionali)  le  funzioni di cui agli
articoli 1 e 2 sono esercitate dalla Giunta regionale.
  Il presente regolamento regionale sara' pubblicato  nel  Bollettino
ufficiale della regione Liguria a norma dell'art. 55 dello Statuto ed
entrera' in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.
   Genova, 20 gennaio 1995
                                MORI