Art. 7. Norma transitoria 1. In sede di prima applicazione i distretti sociali presentanola rendicontazione relativa ai contributi assegnati nell'anno 1994 contestualmente a quella relativa all'anno 1995, entro il 30 aprile 1996. 2. In sede di prima applicazione i singoli Comuni presentano la rendicontazione relativa ai contributi erogati nell'anno 1994 contestualmente a quelli erogati nell'anno 1995 entro il 28 febbraio 1996. 3. Fino all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 27, comma 6 della legge regionale 20 giugno 1994 n. 26 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici regionali) le funzioni di cui agli articoli 1 e 2 sono esercitate dalla Giunta regionale. Il presente regolamento regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Liguria a norma dell'art. 55 dello Statuto ed entrera' in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione. Genova, 20 gennaio 1995 MORI