(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione
              Valle d'Aosta n. 10 del 21 febbraio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  E'  approvato  il  piano di politica del lavoro per il triennio
1995/1997, di cui all'art. 3 della legge regionale 17 febbraio  1989,
n.  13  (Riorganizzazione  degli  interventi  regionali di promozione
all'occupazione).
  2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del piano di cui al  comma
1,  ammontanti  a  complessive  lire 11 miliardi e 300 milioni per il
triennio 1995/1997, di cui lire 3 miliardi e 500 milioni  per  l'anno
1995  e  indicativamente  lire 3 miliardi e 800 milioni per il 1996 e
lire 4 miliardi per il 1997, gravano sul capitolo 26010 del  bilancio
di  previsione  della  Regione  per  l'anno 1995 e sul corrispondente
capitolo del bilancio pluriennale 1995/1997.
  3. A decorrere dal 1996 gli oneri potranno essere rideterminati con
la legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge  regionale  27
dicembre  1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita'
generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificato dalla
legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.
  4.  Il  presente  piano  assume  le   obbligazioni   con   riflesso
pluriennale  assunte  dall'Amministrazione  regionale con il piano di
politica del lavoro 1992/1994, approvato con legge regionale 17 marzo
1992, n.  7.