(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 10 del 21 febbraio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. E' approvato il piano di politica del lavoro per il triennio 1995/1997, di cui all'art. 3 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione). 2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del piano di cui al comma 1, ammontanti a complessive lire 11 miliardi e 300 milioni per il triennio 1995/1997, di cui lire 3 miliardi e 500 milioni per l'anno 1995 e indicativamente lire 3 miliardi e 800 milioni per il 1996 e lire 4 miliardi per il 1997, gravano sul capitolo 26010 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 e sul corrispondente capitolo del bilancio pluriennale 1995/1997. 3. A decorrere dal 1996 gli oneri potranno essere rideterminati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificato dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16. 4. Il presente piano assume le obbligazioni con riflesso pluriennale assunte dall'Amministrazione regionale con il piano di politica del lavoro 1992/1994, approvato con legge regionale 17 marzo 1992, n. 7.