Art. 11.
          Aggiornamento dell'archivio tributario regionale
 
  1.  Gli  enti  locali  e  gli  altri  enti che nell'esercizio delle
funzioni amministrative delegate dalla Regione rilasciano gli atti  o
i  provvedimenti  indicati  nella  vigente  tariffa delle tasse sulle
concessioni regionali sono tenuti a collaborare con la Regione, sulla
base delle disposizioni da essa stessa impartite, per  l'accertamento
e  la  riscossione  delle  tasse sulle concessioni regionali e per la
costituzione e l'aggiornamento dei relativi archivi dei contribuenti.