Art. 11. Aggiornamento dell'archivio tributario regionale 1. Gli enti locali e gli altri enti che nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dalla Regione rilasciano gli atti o i provvedimenti indicati nella vigente tariffa delle tasse sulle concessioni regionali sono tenuti a collaborare con la Regione, sulla base delle disposizioni da essa stessa impartite, per l'accertamento e la riscossione delle tasse sulle concessioni regionali e per la costituzione e l'aggiornamento dei relativi archivi dei contribuenti.