Art. 3. Accertamento e definizione delle violazioni 1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in materia di tasse sulle concessioni governative, dai funzionari dell'amministrazione regionale muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della giunta regionale, nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici tributari regionali, da qualsiasi funzionario addetto agli uffici stessi. 2. I processi verbali di accertamento sono trasmessi al dirigente del servizio regionale bilancio, demanio e patrimonio che provvede alla comunicazione agli interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione non e' necessaria se l'accertamento e' stato fatto in contraddittorio con l'autore della violazione.