Art. 3.
             Accertamento e definizione delle violazioni
 
  1.   Le violazioni delle disposizioni  della  presente  legge  sono
accertate, oltre che dagli organi previsti dalle norme dello Stato in
materia  di  tasse  sulle  concessioni  governative,  dai  funzionari
dell'amministrazione  regionale  muniti  di   speciale   tessera   di
riconoscimento  rilasciata  dal  presidente  della  giunta regionale,
nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti  nella  sede  degli
uffici  tributari  regionali,  da  qualsiasi funzionario addetto agli
uffici stessi.
  2. I processi verbali di accertamento sono trasmessi  al  dirigente
del  servizio  regionale  bilancio, demanio e patrimonio che provvede
alla comunicazione agli interessati mediante raccomandata con  avviso
di  ricevimento. La comunicazione non e' necessaria se l'accertamento
e' stato fatto in contraddittorio con l'autore della violazione.