Art. 6.
                       Ricorsi amministrativi
 
  1.   Avverso  l'iscrizione  a  ruolo  del  tributo  evaso  e  della
soprattassa, e' ammesso ricorso al presidente della giunta  regionale
entro  trenta  giorni  dalla  notifica  della  relativa  cartella  di
pagamento.
  2. Il ricorso, da inviarsi  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  ed  in  copia  al  concessionario della riscossione, non
sospende  l'esecutivita'  del  ruolo.  Il  presidente  della   giunta
regionale  puo'  disporre  in  tutto  o in parte la sospensione della
riscossione con provvedimento motivato notificato al  concessionario,
al contribuente istante e agli altri obbligati.