Art. 6. Ricorsi amministrativi 1. Avverso l'iscrizione a ruolo del tributo evaso e della soprattassa, e' ammesso ricorso al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento. 2. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed in copia al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutivita' del ruolo. Il presidente della giunta regionale puo' disporre in tutto o in parte la sospensione della riscossione con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati.