Art. 8.
                        Abbandono di crediti
 
  1.  E'  consentito  l'abbandono  da  parte della Regione dei propri
diritti di credito per tributi regionali in essere alla data  del  31
dicembre 1993 quando gli stessi siano di importo non superiore a lire
20.000  e  non  si  fa luogo alla loro riscossione ne' a quella degli
interessi  e  delle  soprattasse  ad  essi  connessi.   Al   relativo
annullamento  si provvede mediante decreto del dirigente del servizio
bilancio, demanio e patrimonio, a cio' delegato ai sensi  della  L.R.
17 gennaio 1992, n. 6.