Art. 8. Abbandono di crediti 1. E' consentito l'abbandono da parte della Regione dei propri diritti di credito per tributi regionali in essere alla data del 31 dicembre 1993 quando gli stessi siano di importo non superiore a lire 20.000 e non si fa luogo alla loro riscossione ne' a quella degli interessi e delle soprattasse ad essi connessi. Al relativo annullamento si provvede mediante decreto del dirigente del servizio bilancio, demanio e patrimonio, a cio' delegato ai sensi della L.R. 17 gennaio 1992, n. 6.