L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha  approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Per  le  finalita'  dell'articolo  14,  comma  4,  della  legge
regionale 15 maggio 1991, n. 27, e' disposta  in  favore  del  Centro
siciliano   di   fisica   nucleare,   avente  sede  in  Catania,  con
provvedimento del Presidente della  Regione,  l'erogazione  di  somme
pari  all'ammontare  annuo  degli  oneri  discendenti dai contratti a
tempo indeterminato  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di  ricerca
stipulati  dal  Centro  medesimo  nei  limiti del richiamato disposto
normativo.
  2. Alle erogazioni di cui  al  comma  1  si  provvede  con  cadenza
semestrale,  previa  acquisizione  di  copia  conforme  del contratto
stipulato dal Centro siciliano di  fisica  nucleare  e  di  analitico
prospetto delle spese sostenende semestre per semestre.
  3.  E' fatto carico al Centro di esibire, entro il mese di febbraio
di  ogni  anno,  analitica  rendicontazione  delle  spese   sostenute
nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge
regionale  15  maggio  1991,  n.  27,  corredata  di  copia  conforme
all'originale dei relativi documenti giustificativi.
  4. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 14, comma 4,
della legge regionale 15 maggio 1991,  n.  27,  previsto  per  l'anno
finanziario   1995   in   lire   60   milioni,  si  provvede  con  le
disponibilita' del capitolo 10710  del  bilancio  della  Regione  per
l'anno  medesimo.    Gli  oneri  per gli anni successivi, che saranno
determinati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale  8  luglio
1977,  n.  47,  e  successive  modificazioni,  trovano  riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione, codice 03.07.00.