L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Per le finalita' dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e' disposta in favore del Centro siciliano di fisica nucleare, avente sede in Catania, con provvedimento del Presidente della Regione, l'erogazione di somme pari all'ammontare annuo degli oneri discendenti dai contratti a tempo indeterminato per lo svolgimento di attivita' di ricerca stipulati dal Centro medesimo nei limiti del richiamato disposto normativo. 2. Alle erogazioni di cui al comma 1 si provvede con cadenza semestrale, previa acquisizione di copia conforme del contratto stipulato dal Centro siciliano di fisica nucleare e di analitico prospetto delle spese sostenende semestre per semestre. 3. E' fatto carico al Centro di esibire, entro il mese di febbraio di ogni anno, analitica rendicontazione delle spese sostenute nell'anno precedente, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, corredata di copia conforme all'originale dei relativi documenti giustificativi. 4. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, previsto per l'anno finanziario 1995 in lire 60 milioni, si provvede con le disponibilita' del capitolo 10710 del bilancio della Regione per l'anno medesimo. Gli oneri per gli anni successivi, che saranno determinati ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, e successive modificazioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.07.00.