Art. 2.
 
  1. L'articolo 1 della legge  regionale  approvata  il  22  dicembre
1994, recante: "Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 15
maggio  1991,  n.  27,  e  all'articolo  2  della  legge  regionale 1
settembre 1993, n. 25, in materia di'  formazione  professionale"  e'
abrogato.