Art. 2. 1. L'articolo 1 della legge regionale approvata il 22 dicembre 1994, recante: "Integrazioni all'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, e all'articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, in materia di' formazione professionale" e' abrogato.