Art. 3.
 
  1.  La  presente  legge  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana ed entrera' in vigore il giorno successivo  a
quello della sua pubblicazione.
  2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 1 marzo 1995
                               MARTINO