(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 12 del 4 marzo 1995) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. L'Unione italiana dei ciechi operante in Sicilia, nell'ambito dei servizi istituzionali, ha facolta' di destinare a sede della stamperia regionale Braille a Catania, anche modificandone la destinazione d'uso, uno dei propri immobili, con l'adeguamento dei relativi locali, a prescindere dalle motivazioni e dalle modalita' attraverso cui essi sono stati acquisiti al proprio patrimonio. 2. La stamperia regionale Braille e' preposta alla stampa in Braille di testi scolastici di ogni ordine e grado, di pubblicazioni e riviste professionali, culturali, formative ed informative e ove necessario anche alla registrazione su dischi e nastri magnetici. 3. La stamperia Braille puo' istituire una biblioteca regionale Braille ed elettronica, promuovere ed organizzare convegni, seminari per la diffusione del Braille e di altri sussidi tecnologici e tiflotecnici multimediali. 4. Si intende abrogato quanto in contrasto con la presente legge.