(Pubblicato nella Gazzetta ufficiale della  regione Sicilia n. 12
                          del 4 marzo 1995)
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato
 
                       IL PRESIDENTE REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  1. L'Unione italiana dei ciechi operante  in  Sicilia,  nell'ambito
dei  servizi  istituzionali,  ha  facolta'  di destinare a sede della
stamperia  regionale  Braille  a  Catania,  anche  modificandone   la
destinazione  d'uso,  uno  dei propri immobili, con l'adeguamento dei
relativi locali, a prescindere dalle motivazioni  e  dalle  modalita'
attraverso cui essi sono stati acquisiti al proprio patrimonio.
  2.  La  stamperia  regionale  Braille  e'  preposta  alla stampa in
Braille di testi scolastici di ogni ordine e grado, di  pubblicazioni
e  riviste  professionali,  culturali, formative ed informative e ove
necessario anche alla registrazione su dischi e nastri magnetici.
  3. La stamperia Braille puo'  istituire  una  biblioteca  regionale
Braille  ed elettronica, promuovere ed organizzare convegni, seminari
per la diffusione del  Braille  e  di  altri  sussidi  tecnologici  e
tiflotecnici multimediali.
  4. Si intende abrogato quanto in contrasto con la presente legge.